Cassazione Civile, Sentenza n. 14385/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1083/2017. Due motivi: (1) violazione dell'art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005 (foro del consumatore) per avere la Corte escluso la possibilità di sollevare la questione in appello quando non tempestivamente rilevata in primo grado; (2) violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo per presunta errata valutazione delle prove e mancata considerazione della mancata prova dell'esatto adempimento dei lavori da parte di Danese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Paolini. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sul foro del consumatore: dopo la modifica dell'art. 38 cod. proc. civ. (legge n. 69/2009) l'incompetenza territoriale va eccepita nella comparsa di costituzione a pena di decadenza, e non può essere sollevata in appello se il convenuto è rimasto contumace in primo grado senza che la questione sia stata rilevata. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità delle doglianze in Cassazione: la censura sulla valutazione delle prove era, in sostanza, una critica al libero apprezzamento probatorio della Corte territoriale e non contestava l'uso di prove non introdotte; l'omesso esame di fatto decisivo è configurabile solo con riferimento a un fatto preciso e storico, non a generiche argomentazioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Paolini è stato condannato alle spese di lite (compensi Euro 5.200,00 oltre oneri, spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00) e al versamento, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 702-bis cod. proc. civ.
Norma procedurale che regola il procedimento sommario di cognizione; indicata come titolo del ricorso introduttivo in primo grado.
art. 38 cod. proc. civ.
modificato dall'art. 45 della legge n. 69/2009
Stabilisce i termini per l'eccezione di incompetenza; dopo la modifica il convenuto deve eccepire l'incompetenza nella comparsa di costituzione a pena di decadenza, salvo i limiti di rilevazione d'ufficio fissati dal medesimo art. 38.
art. 33, comma 2, lett. u) d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
Riguarda il foro del consumatore (competenza territoriale a tutela del consumatore); la Corte ha ritenuto che tale tutela non esonera dall'onere procedurale di eccepire l'incompetenza nei termini previsti dall'art. 38 se il convenuto non si è costituito in primo grado.
art. 152 d.lgs. n. 196/2003
Nel testo della sentenza è richiamato come riferimento alla materia della competenza del consumatore; la Corte collega il regime di rilevazione dell'incompetenza territoriale inderogabile alla disciplina processuale richiamata.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Norme sul sindacato probatorio: art. 115 vieta l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti salvo casi previsti; art. 116 attribuisce al giudice il prudente apprezzamento delle prove. La Cassazione ricorda che la semplice rimproverata diversa valutazione delle prove non configura vizio di diritto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Grounds di cassazione: n.3 per violazione di legge (anche in tema probatorio), n.5 per omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha precisato i limiti di ammissibilità: l'omesso esame riguarda fatti specifici e non generiche argomentazioni.
d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. l. 9 agosto 2013 n. 98
Norme che avevano attribuito lo status di componente dei collegi ai giudici ausiliari; la Corte di Cassazione ha valutato preliminarmente che la declaratoria di incostituzionalità parziale di tali norme non rilevava nel giudizio in esame.
sentenza Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021
Dichiarata l'incostituzionalità parziale delle disposizioni sul giudice ausiliario fino a determinate condizioni temporali; la vicenda è stata trattata a seguito di rinvio per valutare eventuali effetti, ma la Corte ha escluso impatto rilevante sul presente giudizio.
d.l. n. 83/2012 conv. l. n. 143/2012
Modifiche normative che hanno inciso sulla formulazione dell'art. 360 n.5; rilevanti per i limiti del sindacato di Cassazione sull'omesso esame di fatto.
art. 13 DPR n. 115/2002
comma 1-bis e comma 1-quater
Disciplina il contributo unificato: la sentenza attesta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La incompetenza territoriale inderogabile (es. foro del consumatore) deve essere eccepita tempestivamente dal convenuto nella comparsa di costituzione in primo grado; se il convenuto è rimasto contumace e la questione non è stata rilevata dal giudice nei termini, non può essere sollevata in appello.
- Il dovere del giudice di rilevare d'ufficio l'incompetenza è limitato a termini precisi previsti dall'art. 38 cod. proc. civ.; la mancata rilevazione oltre tali termini non costituisce tipicamente vizio impugnabile in Cassazione.
- In Cassazione le censure sulla valutazione delle prove sono ammesse solo nei limiti stretti previsti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e dall'art. 360: non è sufficiente lamentare una diversa valutazione o la non persuasività degli argomenti; va dimostrato un vizio di diritto o l'uso di prove non ammesse.
- La doglianza per omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n.5) richiede l'indicazione di un fatto preciso e determinante che il giudice non abbia esaminato; non sono ammissibili censure basate su generiche argomentazioni o su rivendicazioni di diversa interpretazione probatoria.
- Conseguenze processuali: ricorsi infondati o inammissibili comportano condanna alle spese e, se previsto, all'ulteriore contributo unificato; pertanto è importante valutare preliminarmente la solidezza processuale delle censure proposte.
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