Cassazione Civile, Sentenza n. 14382/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla responsabilità solidale del rappresentante indiretto (Global Maritime) per l'IVA all'importazione e per le relative sanzioni, relativamente a tre operazioni di importazione di pannelli fotovoltaici (origine Cina) per l'anno d'imposta 2010. Global Maritime aveva presentato le dichiarazioni doganali in qualità di rappresentante indiretto per conto dell'importatrice TRE ZETA S.n.c.; l'Agenzia contestava l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (10%) e chiedeva il versamento dell'IVA ordinaria nonché la responsabilità solidale del rappresentante indiretto anche per le sanzioni, mentre la questione principale per il giudice riguardava se il rappresentante indiretto fosse solidalmente obbligato per l'IVA e le sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia (ricorso infondato). Ha confermato il principio secondo cui, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-714/20) e della Corte di Cassazione, l'IVA all'importazione non rientra nell'obbligazione doganale tale da far sorgere responsabilità solidale del rappresentante indiretto in assenza di disposizioni nazionali esplicite che lo prevedano. Di conseguenza Global Maritime non è stata ritenuta responsabile in solido per l'IVA non versata né per le sanzioni correlate. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Regolamento CEE 2913/92 (art. 201) ora art.77 CDU
"1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: ... 3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana. Quand'una dichiarazione in dogana ... le persone che hanno fornito detti dati necessari ... possono parimenti essere considerate debitori ..."
La norma individua il dichiarante/debitore ai fini dell'obbligazione doganale e prevede casi in cui terzi che hanno fornito dati erronei possano essere considerati debitori; tuttavia, secondo la Corte di Giustizia e la Corte di Cassazione tale meccanismo riguarda i diritti doganali (dazi) e non automaticamente l'IVA all'importazione, salvo chiara disposizione nazionale che estenda la responsabilità.
Regolamento CEE 2913/92 (art. 204)
"1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: a) all'inadempienza di uno degli obblighi che derivano ... dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata ... 3. Il debitore è la persona tenuta, secondo il caso, ad adempiere agli obblighi ..."
Individua l'obbligazione doganale conseguente a inosservanze del regime doganale e indica il soggetto debitore rispetto agli obblighi derivanti dal vincolo della merce; la Corte territoriale aveva interpretato questa norma come esclusiva dell'importatore quale soggetto obbligato, interpretazione poi confermata nella sostanza dalla Corte di Cassazione in relazione al caso concreto.
Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione), art.5 e art.77
Le nozioni di obbligazione doganale e di soggetto debitore devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia: il rappresentante indiretto può essere responsabile per i dazi ma non per l'IVA all'importazione se non esiste norma nazionale che lo renda debitore dell'IVA.
d.P.R. n. 633/1972 (art.70 e tabella A, parte III, n.127-sexies / n.127-quinquies)
L'art.70 disciplina procedimento e applicazione delle norme doganali all'IVA sulle importazioni ma non stabilisce in modo espresso l'estensione della responsabilità sostanziale del rappresentante indiretto per l'IVA; la tabella indica presupposti per aliquote agevolate legate alla destinazione dei beni.
Direttiva IVA 2006/112/CE (art.201)
Richiamata dalla Corte di Giustizia per sostenere che l'IVA all'importazione è dovuta dalle persone designate dallo Stato membro e che ciò non consente di riconoscere automaticamente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto salvo previsione nazionale esplicita.
D.lgs. n.472/1997 (art.5)
Stabilisce il principio secondo cui ciascuno risponde della propria azione od omissione (dolosa o colposa) ai fini delle sanzioni amministrative; la Corte ha ritenuto che ciò non basti a far rispondere solidalmente il rappresentante indiretto per sanzioni IVA in assenza di norma nazionale chiara.
Massime di principio
- Il rappresentante doganale indiretto è normalmente responsabile in solido per i dazi doganali, ma non per l'IVA all'importazione e per le relative sanzioni, salvo che una norma nazionale esplicita lo preveda.
- L'obbligazione fiscale relativa all'IVA all'importazione ricade di regola sull'effettivo proprietario/importatore e dipende dalla concreta destinazione e utilizzazione dei beni; variazioni successive alla importazione imputabili all'importatore non comportano automaticamente responsabilità del rappresentante indiretto.
- La responsabilità del rappresentante indiretto può emergere se quest'ultimo ha fornito dati erronei nella dichiarazione doganale e ne era o avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza (onere di diligenza qualificata), ma tale responsabilità è in genere riferita ai diritti doganali piuttosto che all'IVA.
- Per ridurre il rischio contrattuale il rappresentante dovrebbe adottare misure di due diligence: ottenere e conservare documentazione probatoria della destinazione dei beni, clausole contrattuali di indennizzo/garanzia dall'importatore, verifiche preventive sull'affidabilità e sull'effettiva destinazione d'uso dei beni.
- In contenziosi simili è decisivo richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. C-714/20) e della Corte di Cassazione che hanno distinto la natura dei diritti doganali dai tributi interni come l'IVA e hanno escluso responsabilità solidale del rappresentante indiretto per l'IVA in assenza di disciplina nazionale chiara.
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