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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14396/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice di pace di Gorizia che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione all'ordine di allontanamento (12 novembre 2021). Sosteneva che l'ordine era stato emanato in esecuzione di un decreto di espulsione emesso in pendenza di una domanda di protezione internazionale e che la sua nuova domanda doveva essere considerata prima domanda (art. 19 Reg. UE 604/2013), con conseguente illegittimità dell'espulsione e del trattenimento. Denunciava violazioni degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 e della disciplina sul diritto d'asilo (artt. 7 e 35-bis d.lgs. n. 25/2008), chiedendo che l'ordine di allontanamento fosse ritenuto autonomamente impugnabile e annullabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condiviso il Giudice di pace nel ritenere inammissibile l'opposizione perché l'ordine di allontanamento adottato in esecuzione di un decreto di espulsione non è soggetto ad autonoma impugnazione con il procedimento di opposizione all'espulsione. In particolare, il ricorrente era già destinatario di decreti di espulsione (19 agosto e 16 settembre 2021) avverso i quali non aveva proposto opposizione; dunque l'ordine di allontanamento è stato emanato in esecuzione di tali decreti. I restanti motivi, relativi alla qualificazione della domanda di protezione e alla legittimità del trattenimento, sono stati ritenuti inammissibili perché attinenti al merito non necessario dopo la decisione sull'impugnabilità. Il ricorso è stato rigettato e non sono state regolate le spese processuali per ragioni procedurali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    art. 14, comma 5-bis; art. 14, comma 5-ter; art. 13, comma ottavo; art. 13, comma 5-bis

    L'art. 14, comma 5-bis autorizza il Questore a impartire l'ordine di allontanamento; la giurisprudenza interpretata dalla Corte ritiene che l'ordine di allontanamento emanato in esecuzione di un decreto di espulsione non sia autonomamente impugnabile con l'opposizione all'espulsione, mentre l'eventuale controllo sulla legittimità dell'atto presupposto possa avvenire nel giudizio penale per la violazione dell'ordine di allontanamento (art. 14, comma 5-ter) o tramite disapplicazione dell'atto presupposto nel processo competente.

  • Regolamento (UE) n. 604/2013

    L'art. 19 riguarda la determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame di una domanda di protezione internazionale (Dublino). Il ricorrente sosteneva che la nuova domanda dovesse essere qualificata come prima domanda ai fini del suo soggiorno; la Corte ha ritenuto però irrilevante tale censura rispetto alla questione preliminare dell'impugnabilità dell'ordine di allontanamento emanato in esecuzione di decreti di espulsione già esistenti.

  • d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (codice della protezione internazionale)

    Gli artt. 7 e 35-bis disciplinano gli effetti della presentazione della domanda di protezione e la possibilità di rimanere nel territorio nazionale fino alla decisione. La Corte ha ritenuto che tali profili, anche se posti dal ricorrente, non superavano l'ostacolo dell'inammissibilità dell'opposizione all'ordine di allontanamento adottato in esecuzione di provvedimenti di espulsione non impugnati.

  • legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    Citata rispetto alla possibilità per l'Autorità giudiziaria di disapplicare l'atto presupposto adottato illegittimamente nel corso di un giudizio penale relativo alla violazione dell'ordine di allontanamento.

Massime di principio

  • L'ordine di allontanamento emesso dal Questore in esecuzione di un decreto di espulsione non è normalmente autonomamente impugnabile con il procedimento di opposizione all'espulsione dinanzi al Giudice di pace: la tutela contro l'illegittimità dell'espulsione deve essere esercitata tempestivamente avverso il decreto di espulsione.
  • Se non esiste un decreto di espulsione precedente, o l'ordine di allontanamento è adottato in assenza dell'atto presupposto, la giurisprudenza consente un'interpretazione che garantisca tutela giurisdizionale (ammettendo l'opposizione) per evitare la privazione di qualsiasi rimedio: è quindi cruciale verificare la sussistenza di atti presupposti impugnabili.
  • Le questioni inerenti allo status di una domanda di protezione internazionale (es. qualificazione come prima domanda ai sensi del Regolamento Dublino o norme nazionali) possono incidere sulla legittimità dell'espulsione o del trattenimento, ma vanno sollevate direttamente contro il provvedimento di espulsione o nei procedimenti amministrativi/giurisdizionali competenti per il diritto d'asilo.
  • Quando un giudice dichiara una domanda inammissibile per motivo preliminare (es. difetto di impugnabilità), le argomentazioni sul merito rese 'ad abundantiam' sono ininfluenti: l'impugnazione deve concentrarsi sulla decisione di inammissibilità quale vero oggetto del gravame.
  • Per preservare efficacemente i diritti dello straniero, è fondamentale proporre ricorso/ opposizione tempestiva avverso i decreti di espulsione e documentare l'esistenza di cause ostative all'espulsione (es. pendenze procedurali per protezione internazionale o divieti di rimpatrio) già in sede amministrativa e giudiziaria.

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