Sentenza del 13/01/2023 n. 898 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava la decisione della CTR che aveva escluso la responsabilità solidale di alcuni componenti del consiglio direttivo per debiti tributari derivanti da un avviso di accertamento (maggior reddito e relative riprese IRES e IRAP). La questione centrale era se, ai fini dell'addebito della responsabilità per debiti d'imposta delle associazioni non riconosciute, fosse sufficiente la qualità formale (carica/statuto che attribuisce poteri al consiglio) ovvero fosse necessario provare la concreta attività gestionale svolta da ciascun componente. L'Agenzia sosteneva che, dato lo statuto che attribuiva poteri collegiali al consiglio direttivo, la responsabilità dovesse ricadere su tutti i soggetti investiti di poteri di direzione e gestione, salvo che costoro provassero la loro estraneità alla gestione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva richiesto all'Ufficio la prova della concreta attività gestionale per tutti i membri del consiglio. La Corte ha precisato il criterio probatorio: chi invoca la responsabilità deve provare la qualità (la veste/ruolo e i poteri attribuiti), mentre il soggetto chiamato a rispondere deve provare la sua estraneità alla gestione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato e rinviato la causa alla CTR di secondo grado di Puglia (sez. staccata di Lecce), in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati (par. 3.4). Ha altresì demandato alla corte di merito la regolazione delle spese di legittimità e dato atto degli adempimenti formali relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
Applicato anche ai debiti tributari: la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta si collega non alla sola titolarità della carica, ma alla concreta ingerenza nella gestione; tuttavia, per i debiti tributari la responsabilità può ricadere su chi ha diretto la gestione nel periodo d'imposta, con necessità di verificare l'effettività della direzione.
Rinvio al principio generale sull'onere della prova; la Corte precisa il riparto probatorio tra chi invoca la responsabilità e chi è chiamato a rispondere.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato come norma di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge in cassazione; il ricorso dell'Agenzia è fondato su questa previsione per contestare la valutazione probatoria della CTR.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Invocato dai resistenti nel ricorso incidentale per l'omesso esame di fatto decisivo (detrazione di costi), ma la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ritenendo che la questione fosse stata esaminata dal giudice di merito e che la doglianza fosse generica.
Richiamato in ordine ai requisiti formali del ricorso per cassazione (identificazione delle parti); la Corte ha ritenuto sufficiente l'identificazione implicita di D.D. dal contesto, quindi non ha dichiarato inammissibile il ricorso per questa ragione.
Richiamato analogicamente per il principio che l'identificazione delle parti può risultare in modo chiaro e inequivoco anche se non esplicitata testualmente nell'intestazione del ricorso.
Rilevata nella censura incidentale per mancata allegazione del verbale di crisi (PVC) all'atto impositivo; la Corte ha ritenuto il motivo generico e comunque non confrontato con la motivazione della CTR che aveva ritenuto l'avviso motivato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24/12/2012, n. 228)
Richiamato in ordine all'ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti incidentali, con accertamento dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamato solo per evidenziare che l'udienza pubblica del 6 dicembre 2022 si è svolta nelle forme previste dalla normativa emergenziale (modalità telematiche).
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute l'art. 38 c.c. è applicabile anche ai debiti tributari: la responsabilità personale non si fonda soltanto sulla carica formale, ma sulla partecipazione effettiva alla direzione/gestione dell'ente nel periodo d'imposta.
- Riparto dell'onere della prova nei debiti tributari: chi invoca la responsabilità deve dimostrare la qualità (ruolo/poteri) del soggetto; il soggetto chiamato a rispondere deve fornire la prova della propria estraneità alla gestione.
- Il rappresentante legale ha una posizione di rilievo: per i tributi grava su di lui l'obbligo di adempiere agli obblighi dichiarativi e di rettifica; la sua semplice affermazione di non ingerenza non esclude la responsabilità se non dimostra il corretto assolvimento degli obblighi tributari.
- Gli avvisi di accertamento devono contenere una motivazione sufficiente (provocatio ad opponendum) che metta il contribuente in condizione di conoscere la pretesa e contestarla; l'assenza di allegati (es. PVC) può essere censurata solo con deduzioni specifiche e non generiche.
- In sede processuale di cassazione è richiesta la precisa identificazione delle parti; tuttavia l'identificazione può risultare anche implicitamente dal contesto e dagli atti dei precedenti gradi se non ingannevole.
- Chi contesta la determinazione della base imponibile per mancata deduzione di costi deve allegare e provare in modo specifico le circostanze di fatto decisive; censure generiche di omesso esame dei costi sono spesso inammissibili.
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