Sentenza del 13/01/2023 n. 42 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IVA - Detrazione - Il cessionario ha diritto alla detrazione dell'IVA se, in buona fede, non sapeva e non avrebbe potuto sapere che si trattava di una operazione fraudolenta - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per recupero IVA 2014: la controversia verteva sul diritto alla detrazione dell'IVA assolta su fatture emesse da fornitori che l'Amministrazione riteneva coinvolti in un meccanismo fraudolento (cartiere/interposizioni). La contribuente aveva sostenuto di essere in buona fede, di aver acquistato carburante realmente consegnato e pagato e che gli elementi anomali relativi ai fornitori non erano conoscibili prima del 2015. L'Ufficio contestava che dalla documentazione e dalle vicende pregresse dei fornitori risultavano elementi idonei a far ritenere la partecipazione a frodi e che la contribuente avrebbe dovuto accorgersi o interrompere i rapporti.
La decisione
La Commissione d'appello ha ritenuto l'appello dell'Amministrazione fondato e ha annullato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che la contribuente non abbia fornito prove sufficienti sulla propria buona fede e diligenza: ha valutato rilevante il fatto che, anche dopo il 2014 (dal 2015 in poi), la contribuente abbia continuato i rapporti con i fornitori nonostante le informazioni e gli eventi che li riguardavano fossero divenuti conoscibili, elemento sintomatico di acquiescenza. In punto di difetti procedurali (contraddittorio, mancata redazione PVC, tempestività dell'accertamento) il Collegio ha confermato la legittimità dell'operato dell'Ufficio, ritenendo che l'accertamento fosse stato svolto "a tavolino" e quindi non soggetto all'obbligo assoluto previsto per gli accertamenti con accesso. Condanna della parte appellata (contribuente) al pagamento delle spese di entrambi i gradi per complessivi Euro 12.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 20587 del 2019
Stabilisce che la perdita del diritto alla detrazione non è automatica se l'operazione rientra in una frode: il cessionario conserva diritto se non sapeva e non avrebbe potuto sapere della frode e ha adottato la diligenza massima esigibile secondo ragionevolezza e proporzionalità
Cassazione, sentenza n. 30148 del 2017
Afferma che, nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, il cessionario che invoca la detrazione deve fornire elementi precisi sul proprio stato soggettivo e non può limitarsi alla prova della consegna, del pagamento e dell'IVA indicata in fattura
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (Statuto del contribuente)
Prevede l'obbligo del contraddittorio preventivo in caso di accesso presso la sede del contribuente; la sua violazione può incidere sulla validità dell'accertamento senza necessità di prova di resistenza
Cassazione, sentenza n. 10903 del 2016
Convenzione giurisprudenziale secondo cui il contribuente deve provare che il mancato contraddittorio avrebbe potuto determinare un risultato diverso (onere della c.d. prova di resistenza), salvo ipotesi di accesso
Cassazione, sentenze n. 11110 del 2022 e n. 10564 del 2022
Ribadiscono la distinzione tra accertamenti 'a tavolino' e quelli con accesso; la disciplina del contraddittorio preventivo e le relative conseguenze variano in funzione della tipologia di procedimento
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA non viene automaticamente meno se la fattura si inserisce in una frode: è decisiva la buona fede del cessionario valutata in base alla diligenza massima esigibile secondo ragionevolezza e proporzionalità
- La prova della buona fede richiede elementi precisi sul comportamento del cessionario (non bastano consegna, pagamento e presenza dell'IVA in fattura); la consultazione ordinaria di banche dati e visure può essere necessaria ma non sempre sufficiente
- La persistente prosecuzione dei rapporti commerciali anche dopo che informazioni rilevabili e conoscibili avrebbero dovuto mettere il cessionario in guardia è elemento sintomatico di acquiescenza e può far presumere la conoscenza o volontà di partecipare alla frode
- Il prezzo inferiore al mercato, da solo, non è elemento univoco per escludere la buona fede, ma costituisce uno degli indizi che vanno valutati nel contesto complessivo
- La mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non invalida automaticamente l'accertamento: il contribuente deve dimostrare che il contraddittorio avrebbe potuto cambiare il risultato, salvo che l'Ufficio abbia effettuato un accesso presso la sede (caso in cui si applica l'art.12, comma 7 dello Statuto del contribuente)
- Negli accertamenti 'a tavolino' l'Amministrazione può procedere senza accesso; ciò incide sulla possibilità di impugnare profili formali con efficacia automatica
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