Sentenza del 13/01/2023 n. 155 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca - intimazione di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria: il ricorrente deduceva la nullità della notifica del preavviso per mancanza della raccomandata informativa e, soprattutto, la decadenza del termine di efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo l'iscrizione eseguita oltre un anno e mezzo dopo la notifica della comunicazione preventiva.
La decisione
La Corte ha accolto l'appello ritenendo che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pur non disciplinata espressamente da un termine, debba ritenersi soggetta per analogia al termine di efficacia di 180 giorni previsto dall'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 per l'intimazione di pagamento. Poiché l'iscrizione è avvenuta oltre 180 giorni (oltre un anno e mezzo) dalla comunicazione preventiva senza nuova notifica, l'iscrizione è nulla e la pretesa tributaria è stata dichiarata illegittima. L'Agenzia delle Entrate Riscossione è stata condannata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio (Euro 2.500,00 per il primo grado e Euro 3.000,00 per il secondo, oltre il 15% per rimborso forfetario, IVA e CPA) con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 3
"Trascorsi 180 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, questa perde efficacia se nel predetto termine non venga dato impulso alla esecuzione forzata."
L'intimazione di pagamento perde efficacia dopo 180 giorni se non viene iniziata l'esecuzione; per analogia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non può avere efficacia indefinita e deve ritenersi soggetta allo stesso termine di 180 giorni.
Statuto del contribuente
Principi di certezza e buona amministrazione che impediscono effetti endoprocedimentali "sine die", giustificano l'interpretazione per analogia del termine di efficacia della comunicazione preventiva.
C.T.R. Puglia, sent. n. 2278/2017
Giurisprudenza favorevole che riconosce l'analogia con il termine di 180 giorni per le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria.
Tribunale di Taranto, sent. n. 3681/2018
Ulteriore pronuncia che ha ritenuto applicabile per analogia il termine di 180 giorni anche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
D.M. 55/2014
Decreto ministeriale usato per la determinazione dei parametri di liquidazione delle spese di lite.
Art. 93 c.p.c.
Norma richiamata per la distrazione delle spese a favore del difensore della parte soccombente.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria va considerata soggetta, per analogia con l'art. 50 DPR 602/1973, a un termine di efficacia di 180 giorni: se l'iscrizione reale avviene dopo tale termine senza nuova notifica, l'atto può essere nullo.
- Il concessionario/ente riscossore deve 'dare impulso' all'esecuzione entro 180 giorni dalla notifica dell'intimazione o della comunicazione preventiva o procedere a nuova notifica; in mancanza l'azione esecutiva è invalida.
- In caso di iscrizione ipotecaria successiva a oltre 180 giorni è consigliabile contestare tempestivamente la validità della iscrizione e chiedere l'annullamento, nonché la condanna alle spese.
- Verificare sempre le date di notifica e di iscrizione e la presenza degli avvisi obbligatori (es. raccomandata informativa), perché vizi formali e temporali possono comportare la nullità degli atti di riscossione.
- Il principio generale di certezza del contribuente impedisce che provvedimenti endoprocedimentali restino efficaci indefinitamente; in dubio, l'interpretazione favorevole al contribuente è sostenuta da precedenti giurisprudenziali.
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