Sentenza del 13/01/2023 n. 48 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
La responsabilità del cessionario è una mera obbligazione accessoria di tipo ordinario - Sussiste - Soggiace al termine ordinario decennale - Sussiste - Di natura tributaria - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di intimazione di pagamento nei confronti della cessionaria per IRES e IRAP (importo complessivo intimato euro 21.677,13) riferito a debiti tributari del cedente (N. S.R.L.) dopo cessione di ramo d'azienda. La cessionaria deduce: (i) illegittimità perché la cartella prodromica sarebbe stata annullata con sentenza definitiva a favore del cedente; (ii) mancata notifica della cartella alla cessionaria impedendo di partecipare al relativo giudizio; (iii) violazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio del cedente, con onere probatorio a carico dell'amministrazione; (iv) decadenza/ prescrizione delle pretese, in particolare prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art.20 D.Lgs.472/97 e/interessi ex art.2948 c.c.; (v) la notifica tempestiva della cartella al cedente non avrebbe impedito automaticamente la decadenza o prescrizione nei confronti del cessionario.
La decisione
Appello respinto. Il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado: la responsabilità del cessionario è qualificata come mera obbligazione accessoria (garanzia ex lege) e non come obbligazione tributaria autonoma, per cui soggiace al termine prescrizionale ordinario decennale ex art.2946 c.c.; ai sensi dell'art.14 D.Lgs.472/97 il cessionario è responsabile in solido entro i limiti del valore del ramo d'azienda e con beneficio della preventiva escussione del cedente: tuttavia l'Amministrazione ha dimostrato di avere esperito azioni esecutive e misure (rateazione, pignoramenti, richieste presso terzi, ecc.) verso il cedente prima di agire sulla cessionaria e ha documentato l'insufficienza del patrimonio del cedente (anche alla luce della cancellazione societaria), per cui non era necessario ulteriormente tentare escussioni; inoltre i pagamenti e le rateazioni hanno interrotto la prescrizione. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 18/12/1997 n.472, art.14
Il cessionario e' responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due precedenti...
La Corte ha interpretato l'art.14 come fonte di una responsabilità accessoria (garanzia ex lege) del cessionario, non come autonoma obbligazione tributaria; responsabilità limitata al valore del ramo d'azienda e subordinata al beneficio della preventiva escussione del cedente.
D.P.R. 29/9/1973 n.602, art.25
Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre ...
La sentenza distingue la figura del coobbligato a ruolo (che rientra nell'art.25) dalla responsabilità del cessionario ai sensi dell'art.14 D.Lgs.472/97: la notifica della cartella al cedente entro i termini impedisce la decadenza per l'azione di riscossione anche nei confronti del cessionario quando la fattispecie rientra nella disciplina della cessione (ossia il debito è stato posto a ruolo a carico del cedente).
D.Lgs. 18/12/1997 n.472, art.20
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Richiamata dalla parte per sostenere prescrizione quinquennale delle sanzioni; il Collegio però ha privilegiato l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale alla responsabilità accessoria del cessionario, ritenendo prevalente la natura non tributaria dell'obbligazione accessoria.
Codice Civile, art.2946
Applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale ai crediti dell'Erario quando la responsabilità è qualificata come obbligazione accessoria/ordinaria del cessionario (richiamando giurisprudenza di legittimità sulle Sezioni Unite).
Codice Civile, art.2560
Richiamato nel contesto della notifica dell'intimazione (atto formulato facendo riferimento al diritto di rivalsa/solidarietà ex art.2560 c.c. menzionato nell'atto di notifica), ma la decisione si fonda primariamente sul DLgs.472/97 art.14.
Massime di principio
- La responsabilità del cessionario per debiti tributari del cedente (art.14 D.Lgs.472/97) va considerata, secondo la giurisprudenza, una obbligazione accessoria/di garanzia e non una autonoma obbligazione tributaria; ciò comporta che il termine prescrizionale ordinario decennale (art.2946 c.c.) può trovare applicazione.
- Il beneficio della preventiva escussione del cedente opera a favore del cessionario, ma il creditore pubblico può esimersi dall'ulteriore esperimento di azioni esecutive se è dimostrabile, anche aliunde, l'insufficienza del patrimonio del cedente (ad esempio società cancellata o tentativi di pignoramento infruttuosi).
- La notifica tempestiva della cartella al cedente nei termini di legge è rilevante per impedire la decadenza dell'azione di riscossione anche quando poi si agisca contro il cessionario; non è sempre necessaria la notifica preventiva della cartella al cessionario perché possa legittimamente essere intimato il pagamento, salvo che non si dimostri diversamente l'identità dell'atto o vizi specifici di notifica.
- Se esiste una sentenza definitiva che annulla la cartella a favore del cedente, l'effetto nei confronti del cessionario non è automatico: occorre verificare l'identità dell'atto annullato, la parte che ha impugnato e l'oggetto della pronuncia per valutare l'eventuale efficacia e l'opponibilità (art.1306 c.c. richiamato dalla parte).
- In fase difensiva il cessionario deve controllare e chiedere: (i) copia integrale del ruolo e della cartella richiamata nell'intimazione; (ii) prova delle azioni esecutive esperite sul cedente e dell'insufficienza patrimoniale; (iii) documentazione di eventuali rateazioni e pagamenti che interrompono prescrizione; (iv) congruità della corrispondenza tra atto a ruolo e atto poi intimato al cessionario.
- In caso di società cancellata o di evidenza di insufficienza patrimoniale del cedente, il giudice può ritenere non obbligatoria l'ulteriore escussione; tuttavia l'onere di provare le attività poste in essere dall'Amministrazione (e le ragioni per non esperire ulteriori azioni) resta centrale e va documentato dall'Ufficio/Agente della riscossione.
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