Cassazione Civile, Ordinanza n. 23705/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso cautelare ex artt. 700, 129 e 131 d.lgs. n. 30/2005, con cui la titolare di un marchio registrato chiedeva di inibire a una società concorrente l'uso della dicitura "PARAVIA" per contrassegnare l'attività. Il Tribunale accoglieva la cautela; il reclamo della società inibita veniva dichiarato improcedibile per mancata notificazione del ricorso e del decreto. La società già inibita introduceva quindi giudizio ordinario chiedendo di accertare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa cautelare, la legittimità del proprio operato e l'assenza di danni, mentre la controparte proponeva riconvenzionalmente domanda di conferma dell'inibitoria, accertamento di contraffazione e concorrenza sleale confusoria, con risarcimento danni. In primo grado venivano accolte le domande riconvenzionali; la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: (1) omessa pronuncia, vizio di motivazione e violazione dell'art. 89 c.p.c. sulla mancata cancellazione di espressioni ritenute offensive in una memoria avversaria; (2) illegittimità della ritenuta non impugnabilità, nel giudizio di merito, del provvedimento che aveva dichiarato improcedibile il reclamo cautelare e omesso esame di fatti decisivi; (3) difetto di ius postulandi della controparte nella proposizione delle domande riconvenzionali e, in subordine, erronea liquidazione equitativa del danno; (4) insussistenza di conflitto tra marchi, di contraffazione e di danno, oltre a vizio motivazionale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile in parte e infondato in parte, ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, ha ritenuto il terzo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha confermato la sentenza d'appello e, quindi, la decisione di merito che aveva rigettato le domande di accertamento negativo della ricorrente e accolto la riconvenzionale della resistente, con accertamento di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria, inibitoria definitiva, penali e risarcimento del danno. In sede di legittimità, la Corte ha ribadito che: la richiesta di cancellazione delle espressioni offensive contenute in atti anteriori al giudizio di cassazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il giudizio di merito successivo a una cautela anticipatoria non consente di rimettere in discussione la legittimità della misura in quanto tale, ma serve a verificare l'effettiva esistenza del diritto tutelato; la procura ampia conferita per la fase cautelare copre le successive attività difensive nel giudizio di merito, comprese le riconvenzionali; e i motivi di ricorso erano in larga parte generici, cumulativi o diretti a sollecitare un nuovo esame del merito non consentito in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato quale base del ricorso cautelare e della tutela anticipatoria; il successivo giudizio di merito resta autonomo ma funzionalmente collegato alla cautela.
La cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli atti di parte anteriori al giudizio di cassazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità se sorretta da motivazione esistente e comprensibile.
L'omessa pronuncia ricorre solo se la domanda o eccezione non è stata affatto decisa; non sussiste quando la questione è stata espressamente esaminata e rigettata.
La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è solo apparente; non basta che sia non condivisa dalla parte.
Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale; il n. 5 consente solo il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e non su argomentazioni, domande o eccezioni.
Il ricorso deve contenere censure specifiche, chiare e separabili; sono inammissibili motivi generici, cumulativi o meramente assertivi.
Pur potendo ciascuna parte introdurre il giudizio di merito dopo la misura cautelare anticipatoria, in tale sede non si contesta la legittimità della cautela ma si accerta il diritto sostanziale tutelato.
La revoca o modifica della misura cautelare è possibile nel corso del merito solo in presenza di mutamenti delle circostanze o di fatti anteriori conosciuti successivamente; la misura perde efficacia se il diritto viene escluso con la decisione di merito.
La procura alle liti ampia e omnicomprensiva attribuisce al difensore i poteri necessari a tutelare la parte anche nelle fasi successive e con domande difensive riconvenzionali.
Le censure che si risolvono nella mera contrapposizione della propria lettura delle prove e degli argomenti difensivi alla valutazione del giudice sono inammissibili se non indicano specifici fatti storici omessi.
La liquidazione equitativa richiede comunque una specifica critica alla ratio decidendi e non può essere censurata in modo generico.
Richiamato in tema di risarcimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato insieme alle norme sul danno e sulla contraffazione senza che la Corte entrasse nel merito per l'inammissibilità della censura.
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di denominazione sociale e segni distintivi, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al conflitto tra segni distintivi; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per difetto di specificità.
Richiamato dalla ricorrente in tema di uso del nome e della denominazione; non è stata ravvisata una censura specifica e ammissibile.
artt. 21, 22 e 125 d.lgs. n. 30 del 2005
Richiamati come norme sulla tutela del marchio e sulle conseguenze della contraffazione; la Corte ha respinto le doglianze della ricorrente per genericità e inammissibilità.
art. 129 d.lgs. n. 30 del 2005
Norma richiamata nel ricorso cautelare per ottenere inibitoria a tutela del marchio.
art. 131 d.lgs. n. 30 del 2005
Norma richiamata nel ricorso cautelare per la tutela inibitoria del marchio.
Richiamato per la qualificazione della condotta come concorrenza sleale confusoria, confermata nei gradi di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata applicata la previsione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La doglianza di omessa pronuncia non è cumulabile, nello stesso motivo, con la censura di omessa o insufficiente motivazione sul medesimo punto; i due vizi sono distinti e, se confusi, rendono il motivo inammissibile per difetto di chiarezza e specificità.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non sono deducibili come fatti omessi le argomentazioni difensive, le eccezioni, le domande o i motivi di appello.
- La cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive contenute in atti processuali diversi da quelli diretti alla Corte di cassazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è esistente e comprensibile.
- Quando una misura cautelare anticipatoria precede il giudizio di merito, quest'ultimo serve ad accertare in via piena l'esistenza del diritto tutelato, non a riesaminare la legittimità della misura già emessa; la revoca o modifica della cautela è esperibile solo nei casi previsti dall'art. 669 novies c.p.c.
- Una procura alle liti ampia, conferita anche per il giudizio cautelare, può legittimare il difensore a compiere nel successivo giudizio di merito tutte le attività difensive collegate alla controversia originaria, comprese domande riconvenzionali e altre iniziative difensive funzionali.
- In cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e separabile nei suoi profili; la mera contrapposizione della propria lettura del merito a quella del giudice di appello non integra una censura ammissibile.
- La liquidazione equitativa del danno può essere censurata solo individuando puntualmente l'errore della decisione impugnata rispetto ai criteri legali o giurisprudenziali; una critica generica alla quantificazione è inammissibile.
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