Cassazione Civile, Ordinanza n. 31393/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il cittadino pakistano aveva ottenuto dal Tribunale il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'Interno aveva proposto appello e la Corte d'appello di Catanzaro aveva accolto l'impugnazione, ritenendo tempestivo l'appello e negando comunque la protezione umanitaria per la genericità e oscurità del racconto e per la mancata allegazione di specifiche condizioni di vulnerabilità nel Paese di origine. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto, con un primo motivo, la nullità della sentenza e la violazione dell'art. 702-quater c.p.c. per erronea individuazione del dies a quo del termine di impugnazione dell'ordinanza di primo grado; con un secondo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione di varie disposizioni dei d.lgs. n. 286 del 1998, n. 25 del 2008 e n. 251 del 2007 in tema di protezione umanitaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'appello del Ministero fosse inammissibile perché tardivo: nel procedimento sommario di cognizione applicabile alla controversia, il termine di 30 giorni per proporre appello ex art. 702-quater c.p.c. decorreva dalla comunicazione integrale dell'ordinanza effettuata dalla cancelleria il 14 novembre 2017, mentre il Ministero aveva notificato l'impugnazione solo il 15 dicembre 2017. Ne è conseguito il formarsi del giudicato sul diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva essere proseguito, e il Ministero è stato condannato alle spese di appello e di cassazione.
Norme richiamate
Nel procedimento sommario di cognizione, l'appello va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione; nel caso concreto il termine decorreva dalla comunicazione di cancelleria, sicché l'appello ministeriale era tardivo.
art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011
La controversia è stata trattata secondo le forme del procedimento sommario di cognizione, con conseguente applicazione del regime di impugnazione previsto per tale rito.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo come normativa sostanziale in tema di protezione umanitaria; il motivo è stato però assorbito.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo come normativa sostanziale/processuale in materia di protezione internazionale; il motivo è stato assorbito.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la censura non è stata esaminata per assorbimento.
Massime di principio
- Quando una controversia è trattata con il rito sommario di cognizione, il termine per proporre appello contro l'ordinanza decorre secondo la disciplina dell'art. 702-quater c.p.c. e va calcolato con riferimento all'atto idoneo previsto dalla norma, senza poter valorizzare formule generiche del giudice d'appello in contrasto con il dato testuale.
- Se l'impugnazione è proposta oltre il termine perentorio previsto dalla legge, l'appello è inammissibile e la pronuncia di merito resa sul gravame non può essere mantenuta.
- L'accoglimento del motivo che investe l'ammissibilità dell'appello assorbe le ulteriori censure di merito, poiché il giudizio di impugnazione non poteva essere validamente proseguito.
- Quando l'appello è inammissibile per tardività e la decisione di primo grado era favorevole alla parte vittoriosa, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio, essendosi formato il giudicato sulla decisione di primo grado.
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