Cassazione Civile, Ordinanza n. 05595/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra una società aerea e un'assistente di volo per il periodo da giugno a ottobre 2013. I giudici di merito avevano dichiarato la nullità del termine apposto al contratto per violazione dei limiti quantitativi di assunzione (clausola di contingentamento), con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato e applicazione della disciplina risarcitoria ratione temporis vigente. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 414 e 416 c.p.c., dell'art. 2 d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 4-septies del d.lgs. n. 368/2001 e dell'art. 23 d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente invertito l'onere della prova sul rispetto del limite percentuale del 15% dell'organico e che dalla sua violazione non potesse discendere la conversione del rapporto; con il terzo motivo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale valutato l'eccezione, sollevata con note autorizzate, di sopravvenuta impossibilità totale della prestazione lavorativa, poiché la società aveva cessato le operazioni di volo nel dicembre 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando il principio per cui la prova del rispetto della clausola di contingentamento grava integralmente sul datore di lavoro, trattandosi di condizione di legittimità dell'apposizione del termine; ha altresì ribadito che, in difetto di tale presupposto, il termine è nullo e il rapporto resta a tempo indeterminato per riespansione della forma comune del contratto, con applicazione della disciplina risarcitoria vigente ratione temporis. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché l'eccezione di impossibilità sopravvenuta non era stata ritualmente proposta con i motivi di appello, ma solo con note autorizzate, sicché non sussisteva il vizio di omessa pronuncia. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere della prova segue la regola generale: grava su chi vuol far valere il diritto o l'eccezione; non vi è deroga neppure se il fatto da provare è negativo. Nel caso, il datore di lavoro deve provare il rispetto del limite quantitativo di assunzioni.
Richiamati ai fini delle censure sulla prova e sulla deduzione difensiva nel giudizio di merito.
Richiamato quale disciplina del contratto a termine applicabile ratione temporis.
art. 4-septies d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato in relazione ai limiti quantitativi di assunzione e alla clausola di contingentamento.
Richiamato solo per escluderne l'applicazione ratione temporis al caso di specie.
Non vi è omessa pronuncia quando l'eccezione non sia stata ritualmente proposta al giudice di appello.
Il giudice d'appello non deve esaminare domande o eccezioni nuove proposte in violazione del divieto di nova.
Nel rito del lavoro vale il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello; la sua violazione esclude il vizio di omessa pronuncia.
art. 32 d.lgs. n. 183 del 2010
Applicabile ratione temporis quale disciplina delle conseguenze economiche della nullità del termine.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Ha modificato l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel contratto di lavoro a tempo determinato, quando la legge o la contrattazione collettiva subordinano l'apposizione del termine al rispetto di un limite quantitativo di assunzioni, la prova del relativo rispetto incombe sul datore di lavoro, che è parte interessata a far valere la legittimità del termine.
- L'allegazione del lavoratore circa il superamento della percentuale di contingentamento è sufficiente a far sorgere l'onere probatorio del datore di lavoro sul rispetto del limite.
- La violazione della clausola di contingentamento integra la mancanza di una condizione di legittimità del termine e comporta la nullità dell'apposizione del termine, con conseguente prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato secondo la regola della forma comune del contratto.
- Nel rito del lavoro, non può denunciarsi omessa pronuncia su un'eccezione che non sia stata ritualmente introdotta nei motivi di appello, poiché il giudice di secondo grado non è tenuto a esaminare domande o eccezioni nuove.
- Le conseguenze economiche della nullità del termine vanno determinate secondo la disciplina applicabile ratione temporis, non potendosi applicare retroattivamente norme successive.
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