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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1786 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Ufficio delle dogane di Roma 1, dopo un processo verbale di revisione del 6 dicembre 2007 e l’acquisizione, nell’ambito di un procedimento penale, di liste di carico in cinese, aveva notificato 28 avvisi di rettifica per importazioni effettuate nel 2004-2005. Contestava sottofatturazione delle merci e falsa attestazione dell’origine (Emirati Arabi Uniti anziché Cina), chiedendo complessivamente 985.650,42 euro per dazi e sanzioni. La società impugnava gli avvisi deducendo, tra l’altro, prescrizione triennale, carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti, inattendibilità delle liste e difetto di prova del valore, violazione del contraddittorio, insussistenza della responsabilità solidale quale rappresentante indiretto e ricorrenza delle condizioni per non procedere al recupero a posteriori ai sensi dell’art. 220 del codice doganale. La CTP di Roma aveva respinto i ricorsi riuniti e la CTR del Lazio aveva confermato le decisioni con sentenze n. 170/07/10 e n. 171/07/10, depositate il 12 luglio 2010.

La decisione

La Cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione: la notitia criminis, collegata alle perquisizioni delegate dall’autorità giudiziaria dal luglio 2005 nel procedimento penale R.G. n. 456/05, era intervenuta nel termine triennale, consentendo il recupero successivo; gli avvisi furono notificati il 7 maggio 2008. Ha respinto anche la censura di motivazione e allegazione: gli avvisi indicavano i presupposti e le ragioni della rettifica e riproducevano il contenuto essenziale del verbale e delle liste, con elementi sufficienti a ricostruire calcoli e collegamenti alle bollette. La contestazione sul valore e sul contraddittorio è stata ritenuta in parte infondata e in parte inammissibile: il valore era stato determinato sulla base delle liste il cui contenuto risultava incontestato, mentre la censura sul contraddittorio non consentiva una nuova valutazione dei fatti in Cassazione e la CTR aveva escluso l’applicabilità della disposizione invocata. È stato dichiarato inammissibile il motivo sulla prova e sulla valutazione delle liste, poiché mirava a ottenere una rivalutazione delle risultanze di merito. È stata respinta la contestazione della responsabilità solidale: il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale risponde dell’obbligazione doganale insieme all’importatore. È stato infine dichiarato inammissibile il motivo sull’art. 220, perché volto a rimettere in discussione accertamenti di fatto relativi agli adempimenti dell’Ufficio e alla scoperta della documentazione non veritiera. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle dogane 15.000 euro per compensi del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), art. 221, nn. 3 e 4

    In via di principio, la comunicazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da pagare non può più essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.

    La regola ordinaria stabilisce un termine triennale per comunicare i dazi. In caso di mancata determinazione dell’importo dovuta a un atto perseguibile penalmente, il n. 4 rinvia alle condizioni e al regime di prescrizione previsti dal diritto nazionale; secondo la decisione, la notitia criminis deve intervenire durante il termine triennale.

  • D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.), art. 84, comma 3, come modificato dalla L. n. 428/1990, art. 29

    Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.

    Per i diritti doganali dovuti in conseguenza di un reato, la disciplina nazionale fa decorrere la prescrizione dalla definitività della pronuncia penale; il termine, ridotto da cinque a tre anni per i diritti sorti dopo il 1° maggio 1991, è coordinato con la regola unionale sulla notitia criminis.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5-bis

    La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma.

    L’avviso deve esporre fatti e ragioni giuridiche e, se richiama atti non conosciuti, deve allegarli oppure riprodurne il contenuto essenziale. Nel caso deciso, l’obbligo era assolto perché gli avvisi illustravano il metodo di calcolo e riproducevano gli elementi essenziali del verbale e delle liste.

  • Regolamento CEE n. 2913/92, artt. 29 e 30

    la rideterminazione dei maggiori diritti liquidati negli avvisi di rettifica in questione fosse avvenuta giustappunto in applicazione dell'art. 29 c.d.c., par. 1 e 3, in ragione delle liste di carico sequestrate, il cui contenuto era incontestato

    La decisione riconosce che la rideterminazione del valore doganale era stata effettuata secondo l’art. 29, sulla base delle liste di carico sequestrate, il cui contenuto non era stato contestato in modo utile in cassazione.

  • L. n. 212/2000, art. 12, comma 7

    La contribuente invocava la garanzia del contraddittorio e il termine di sessanta giorni prima dell’emanazione dell’atto; la Cassazione non ha accolto la censura, rilevando che la CTR aveva escluso l’applicabilità della disposizione nel caso concreto e che la contestazione richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.

  • Codice civile, art. 2697

    La norma sull’onere della prova è stata invocata dalla contribuente per contestare la dimostrazione del maggior valore e della pretesa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile nella parte diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Le disposizioni sulla valutazione delle prove sono state richiamate dalla contribuente, ma la Cassazione ha escluso che il ricorso potesse servire a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

  • Regolamento CEE n. 2913/92, art. 201, par. 3

    Del pagamento dell'IVA all'importazione, derivante dall'indebita utilizzazione del "plafond" (ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c) e art. 8, comma 2,), risponde non soltanto l'importatore (autore di una dichiarazione di intento nella specie rivelatasi mendace, con l'affermazione di un inesistente "status" di esportatore abituale), ma anche - ed in via solidale - il suo rappresentante indiretto, che presenti la dichiarazione in dogana, ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, art. 56, assumendo questi la qualità di soggetto responsabile a norma del Reg. CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario), art. 201.3

    Il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione in dogana assume la qualità di debitore doganale e può rispondere solidalmente con l’importatore; la responsabilità non dipende dalla proprietà della merce.

  • Regolamento CEE n. 2913/92, art. 220, par. 2

    La contribuente invocava la tutela contro la contabilizzazione a posteriori in caso di errore non ragionevolmente riconoscibile, buona fede e rispetto delle regole doganali. La censura è stata dichiarata inammissibile perché contestava gli accertamenti di fatto secondo cui l’irregolarità documentale era emersa solo dopo le perquisizioni e i sequestri del luglio 2005.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    La CTR aveva dichiarato inammissibile il relativo motivo d’appello; in cassazione la censura sul contraddittorio è stata giudicata non congruente con la decisione impugnata e, comunque, inammissibile laddove richiedeva accertamenti di fatto.

  • D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 2

    Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con aumento del 20% dei compensi dovuti, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.

    La norma è stata applicata per aumentare del 20% i compensi liquidati per il giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Per il recupero di dazi oltre il termine ordinario triennale, quando la mancata determinazione dipende da un atto perseguibile penalmente, occorre che la notitia criminis intervenga entro il termine; la disciplina nazionale determina il regime applicabile e la decorrenza collegata alla conclusione irrevocabile del procedimento penale.
  • Un avviso di rettifica non è nullo per la mancata allegazione materiale di ogni atto richiamato se espone in modo comprensibile i fatti, le ragioni giuridiche e il metodo di calcolo, riproducendo il contenuto essenziale degli atti necessari alla difesa.
  • La contestazione della prova del valore doganale deve confrontarsi puntualmente con gli elementi e gli accertamenti del giudice di merito. In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove semplicemente prospettando una lettura alternativa.
  • Chi agisce come rappresentante indiretto e presenta la dichiarazione doganale può essere debitore dell’obbligazione doganale insieme all’importatore; la titolarità della merce non è, di per sé, decisiva.
  • Le doglianze sul contraddittorio o sulle condizioni per evitare la contabilizzazione a posteriori devono indicare un errore giuridico effettivamente commesso dal giudice e non limitarsi a contestare accertamenti di fatto non riesaminabili in sede di legittimità.

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