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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1764 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento per Irap e Ires relativo al 2004 e, in particolare, il recupero di costi ritenuti duplicati, corrispondenti a royalties versate alla controllante tedesca per diritti di licenza, in presenza di accordi di ripartizione dei costi (CSA). L'Agenzia ha denunciato, in primo luogo, la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente, poiché la CTR aveva svolto considerazioni generali sui CSA senza collegarle ai fatti del caso né spiegare perché respingeva l'appello dell'Ufficio. Ha inoltre lamentato omessa pronuncia e violazioni in materia di presunzioni, prova, dichiarazioni di parte, deducibilità e inerenza dei costi. La società, con ricorso incidentale condizionato, ha dedotto a sua volta la motivazione apparente sul rigetto dell'appello incidentale relativo al disconoscimento di una nota di debito e alla giustificazione dell'aggiustamento dei prezzi di trasferimento.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e il ricorso incidentale condizionato della società: la CTR aveva espresso conclusioni prive di un esame degli elementi concreti e senza illustrare l'iter logico-giuridico, sia sulla contestata duplicazione dei costi da CSA e royalties, sia sul disconoscimento della nota di debito. I restanti motivi del ricorso principale sono stati assorbiti; non è stata quindi decisa nel merito la deducibilità dei costi né la fondatezza dell'aggiustamento dei prezzi di trasferimento. La sentenza della CTR Abruzzo è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    La disposizione è invocata dall'Agenzia quale requisito della sentenza tributaria relativo alla motivazione. La Cassazione accoglie la censura per motivazione apparente, poiché la decisione regionale non consentiva di comprendere il percorso logico seguito sul caso concreto.

  • Art. 109, comma 5, del TUIR

    Tale argomentazione, unica avente portata decisoria all'interno dell'impianto motivazionale, si risolve, senza alcun dubbio, in motivazione omessa, sotto la forma dell'apparenza. Il Giudice di merito, infatti, non ha, in alcun modo, ancorato la sua decisione agli elementi concreti e fattuali della vicenda processuale e non ha, neppure, minimamente illustrato l'iter logico giuridico che lo ha condotto a rigettare i motivi di appello proposti dall'Agenzia delle Entrate.

    La sentenza non stabilisce se i costi relativi ai CSA e alle royalties siano duplicati o deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 5. Stabilisce invece che la decisione su tale questione deve essere motivata con riferimento ai fatti e agli elementi probatori del caso, e non può fondarsi su una conclusione astratta.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    L'Agenzia ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l'omesso esame dei motivi di appello. La Cassazione ha accolto la censura di motivazione apparente sul primo motivo e ha assorbito gli altri motivi principali, senza pronunciarsi autonomamente sulla dedotta violazione dell'art. 112.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni sono richiamate come parametri dei motivi di ricorso per cassazione: vizio processuale e di motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi. È stato accolto il motivo relativo alla motivazione apparente; le ulteriori censure dell'Agenzia sono state assorbite.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La norma è menzionata per il deposito della memoria illustrativa della società in Cassazione; il provvedimento non ne ricava un principio decisorio.

Massime di principio

  • Una sentenza è affetta da motivazione apparente quando formula conclusioni, anche dopo un'ampia trattazione teorica, senza collegarle agli elementi concreti della controversia e senza rendere verificabile il ragionamento seguito.
  • Nelle controversie fiscali su costi infragruppo, accordi di ripartizione dei costi, royalties e prezzi di trasferimento, il giudice deve esaminare i fatti e le prove specifiche; non può risolvere la questione con affermazioni generali sulla natura dei contratti.
  • L'obbligo di motivazione riguarda anche il rigetto dell'appello incidentale: una conclusione sulla mancanza di prova o sulla non giustificazione di una nota di debito deve spiegare quali elementi siano stati valutati e perché.
  • La cassazione per motivazione apparente non decide automaticamente il merito della pretesa tributaria: la questione viene rimessa al giudice di rinvio, che deve riesaminarla con motivazione concreta. I motivi assorbiti non vanno considerati accolti o respinti nel merito.

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