Sentenza del 23/01/2019 n. 1745 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 29 maggio 2009 per il periodo d’imposta 2005, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i ricavi della società per la vendita di tredici appartamenti e altrettanti box, recuperando maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni. La società ha contestato, con il primo motivo, l’insufficiente motivazione dell’avviso ai sensi dell’art. 42, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600/1973; con il secondo, ha censurato l’applicazione dell’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), dello stesso decreto, negando la sussistenza di gravi incongruenze.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità: la società non aveva riportato integralmente la motivazione dell’avviso, impedendo di verificare la dedotta carenza e l’asserita introduzione di motivazioni nuove in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e degli indizi, e in parte infondato: la CTR aveva valutato elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti, tra cui mutui richiesti dagli acquirenti molto superiori ai prezzi dichiarati, differenze di prezzo tra immobili comparabili e incoerenza tra costi e ricavi dichiarati, questi ultimi pari a 68.945 euro annui. È stata confermata la sentenza della CTR Lombardia n. 06/38/11, emessa il 12 ottobre 2010 e depositata il 13 gennaio 2011, che aveva respinto gli appelli di entrambe le parti e confermato la decisione di primo grado. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia 3.800 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 42, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600/1973
La censura sulla motivazione dell’avviso deve essere specifica e autosufficiente: chi deduce che l’atto è carente deve riportarne il contenuto in modo da consentire al giudice di verificarne la legittimità.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973
Limitando, invece, l'esame del motivo all'interpretazione ed applicazione della norma, che la ricorrente assume violata, esso risulta infondato, poichè il giudice di appello non ha trascurato di valutare la sussistenza degli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che giustificano l'accertamento analitico - induttivo dei maggiori ricavi, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d).
L’accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi è giustificato quando il giudice di merito abbia riscontrato elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; la loro rilevanza probatoria è valutazione di merito e non può essere riesaminata in cassazione come questione di diritto.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dalla società. Non consente però di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione degli elementi probatori e dei fatti.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Secondo la sentenza, la valutazione di merito degli indizi può essere contestata in cassazione soltanto denunciando un vizio motivazionale riconducibile a questa disposizione, non mediante una censura di violazione di legge diretta a rivalutare le prove.
La norma è richiamata quale base processuale della memoria depositata dalla contribuente in cassazione; la sentenza non enuncia una specifica interpretazione del suo contenuto.
Massime di principio
- Chi contesta la motivazione di un avviso di accertamento deve riprodurne nel ricorso il contenuto rilevante, in modo da permettere al giudice di controllare concretamente la censura e l’eventuale novità delle ragioni addotte dall’Amministrazione nei successivi atti processuali.
- La legittimità dell’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su una pluralità concordante di indizi, come la divergenza tra mutui e prezzi dichiarati, prezzi diversi per immobili comparabili e incoerenze tra costi e ricavi.
- In cassazione non si può chiedere una nuova ponderazione della forza probatoria degli indizi sotto forma di violazione di legge: tale valutazione appartiene al giudice di merito; la censura deve rispettare i limiti del vizio motivazionale ammesso.
- Nel caso esaminato, il contribuente ha perso il giudizio di legittimità ed è stato condannato alle spese.
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