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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1769 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2002-2004, ai fini Irpeg, Irap e Iva. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili e contestato la detrazione dell’Iva relativa a una fattura di Euro 232.500, oltre Iva, emessa da S. s.r.l. per lavori di impiantistica e ritenuta riferita a un’operazione oggettivamente inesistente. La contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo che i lavori erano stati realmente eseguiti e richiamando l’assoluzione penale del proprio legale rappresentante, pronunciata perché il fatto non sussiste. Dopo il rigetto dei ricorsi riuniti da parte della Commissione tributaria provinciale, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello, attribuendo alla sentenza penale valore decisivo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione delle regole sull’efficacia della sentenza penale e sull’onere della prova; insufficienza della motivazione, per non avere la CTR spiegato quali elementi dimostrassero l’effettività dell’operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha chiarito che l’assoluzione penale irrevocabile non fa automaticamente stato nel giudizio tributario: può essere valutata come fonte di prova, ma il giudice tributario deve esaminarne il contenuto e confrontarlo con tutto il materiale probatorio, incluse le presunzioni offerte dall’Amministrazione. La CTR aveva invece recepito le conclusioni penali senza indicare gli elementi specifici che provassero l’esecuzione dei lavori né spiegare perché essi superassero gli indizi contrari relativi alle società coinvolte e alle fatture asseritamente fittizie. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la sussistenza dell’operazione o la legittimità degli accertamenti.

Norme richiamate

  • Art. 654 c.p.c.

    Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perchè il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare.

    L’assoluzione penale irrevocabile non vincola automaticamente il giudice tributario, anche quando riguarda gli stessi fatti; può però essere valutata come fonte di prova, insieme agli altri elementi acquisiti.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte richiama la disposizione nella censura dell’Agenzia, ma non ne formula un’autonoma interpretazione; il principio applicato è che gli elementi probatori, compresa la sentenza penale, devono essere valutati nel loro complesso e confrontati con le prove e presunzioni contrarie.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 75 (ora 109) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Sono richiamati nel motivo dell’Agenzia in relazione alla fattura contestata, alla deducibilità dei costi e al trattamento tributario dell’operazione; la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione sostanziale, poiché dispone il rinvio per un nuovo esame dei fatti e delle prove.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge e insufficienza della motivazione sono accolte: la sentenza di merito deve rendere comprensibile il percorso logico e indicare gli elementi probatori utilizzati, senza limitarsi a richiamare le conclusioni del giudice penale.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, l’assoluzione penale per insussistenza del fatto non annulla di per sé l’accertamento fiscale e non prova automaticamente l’effettività di un’operazione: il giudice tributario deve svolgere una valutazione autonoma.
  • La sentenza penale può costituire una fonte di prova, ma le sue conclusioni vanno esaminate nel contenuto e confrontate con gli altri elementi del fascicolo, comprese le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria.
  • Quando il giudice ritiene che una fattura corrisponda a una prestazione reale, deve indicare gli elementi concreti che sostengono tale conclusione e spiegare perché prevalgano sugli indizi di inesistenza dell’operazione.
  • La cassazione con rinvio per carenza di motivazione non decide definitivamente il merito della pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve rivalutare le prove e motivare nuovamente la decisione.

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