Sentenza del 23/01/2019 n. 1773 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per omessi versamenti relativi al 2003, pari complessivamente a Euro 269.836,04. La società aveva contestato, tra l’altro, la mancata notificazione di un atto presupposto. La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia aveva dichiarato nulla la cartella limitatamente a Euro 123.583,51, rilevando la mancata notifica di uno dei due atti presupposti; la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia, confermando tale esito. L’Agenzia ha impugnato in cassazione la motivazione della sentenza regionale, deducendone l’insufficienza e la contraddittorietà: secondo l’Ufficio, la difformità tra gli importi della comunicazione di irregolarità e quelli della cartella dipendeva dal diverso calcolo delle sanzioni, al 10% nella comunicazione e al 30% nella cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo dell’Agenzia, ritenendo che le differenze tra comunicazione di irregolarità e cartella fossero riconducibili al diverso calcolo delle sanzioni, effettuato al 10% nel primo atto e al 30% nella cartella, in conformità alla normativa applicabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Il dispositivo riportato menziona anche l’accoglimento dei primi cinque motivi del ricorso principale e dei primi due motivi del ricorso incidentale, con assorbimento delle altre censure; il testo disponibile non identifica però ulteriori motivi o ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
Con l'unico motivo la ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Commissione Regionale avrebbe dapprima, nella parte motiva della decisione impugnata, fatto propri gli argomenti difensivi dell'Ufficio, ma poi concluso per il rigetto del gravame, rendendo motivazione contraddittoria ed errata.
La censura è proposta per contestare l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo. Nel caso concreto, la Corte ha accolto la doglianza dopo aver verificato che la difformità degli importi era spiegata dal diverso calcolo delle sanzioni.
Normativa applicabile al calcolo delle sanzioni, non ulteriormente identificata nel testo
emerge che dette differenze sono tutte effettivamente dovute al calcolo delle sanzioni che (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile) sono state calcolate in ragione del 10% nel primo atto, ed invece nella maggior percentuale del 30% nella cartella impugnata.
La Corte ritiene che il diverso importo delle sanzioni tra comunicazione di irregolarità e cartella non dimostri, di per sé, un’incongruenza invalidante, se dipende dall’applicazione delle percentuali previste dalla normativa applicabile: qui 10% nel primo atto e 30% nella cartella.
Massime di principio
- Quando gli importi di un atto presupposto e della successiva cartella differiscono, occorre verificare analiticamente la composizione delle somme: una differenza spiegabile con il diverso regime di calcolo delle sanzioni non basta, da sola, a dimostrare l’illegittimità della cartella.
- La motivazione della decisione deve essere valutata nel suo insieme: se la ricostruzione dei fatti e dei conteggi contraddice la conclusione del giudice, può configurarsi un vizio motivazionale su un punto decisivo.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente il merito della pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia alla luce del principio ricavabile dalla decisione e provvedere anche sulle spese indicate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →