Cassazione Civile, Ordinanza n. 22325/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di collaborazione a progetto stipulati tra un ente privato e un collaboratore, che quest'ultimo ha impugnato chiedendo l'accertamento della nullità del progetto e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 19 febbraio 2010 al 30 aprile 2013, oltre alle differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che il progetto coincidesse con l'ordinaria attività dell'ente e che, per i contratti anteriori alla legge n. 92/2012, l'assenza o invalidità del progetto comportasse la conversione automatica del rapporto in subordinato. La fondazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) erronea interpretazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che prima dell'interpretazione autentica del 2012 la norma prevedesse solo una presunzione relativa di subordinazione; 2) contrasto della stessa lettura con gli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost. e con il principio di indisponibilità del tipo negoziale; 3) violazione delle regole sulle preclusioni processuali per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili in appello le difese sul livello di inquadramento e sui conteggi; 4) omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 3, L. n. 183/2010 riferita al primo contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo la giurisprudenza consolidata, nel testo originario dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, l'assenza di uno specifico progetto determina la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla reale autonomia del rapporto e senza violare il principio di indisponibilità del tipo. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che le contestazioni sul livello di inquadramento e sui conteggi erano state formulate solo in appello e che nel rito del lavoro il convenuto deve contestare specificamente i conteggi già in primo grado, anche quando contesti in radice il titolo del credito. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato l'omessa pronuncia della corte territoriale sull'eccezione di decadenza, ma ha deciso la questione nel merito respingendola, poiché la decadenza di cui all'art. 32, comma 3, L. n. 183/2010 si applica solo al recesso del committente e non alla semplice scadenza naturale del contratto; nel caso di specie il lavoratore non aveva impugnato alcun recesso, ma aveva chiesto la nullità dei contratti e le conseguenze derivanti dalla loro invalidità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 69, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
testo originario ratione temporis applicabile; richiamato anche nel combinato con i commi 24 e 25 dell'art. 1 L. n. 92/2012
la mancanza di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso determina la conversione automatica del rapporto di collaborazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla natura autonoma del rapporto
art. 1, commi 24 e 25, legge 28 giugno 2012, n. 92
il comma 24 interpreta l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003; il comma 25 limita l'applicazione ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge
l'interpretazione autentica non ha efficacia retroattiva per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge, restando applicabile per essi il testo originario dell'art. 69
artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost.
la Corte esclude che l'interpretazione accolta dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 sia in contrasto con tali parametri costituzionali o con il principio di indisponibilità del tipo negoziale
nel giudizio d'appello sono inammissibili nuove contestazioni di fatto e nuove difese introdotte per la prima volta in secondo grado
artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c.
nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente, già in primo grado, i fatti posti a base dei conteggi avversari
l'omessa pronuncia su una questione devoluta al giudice d'appello può essere superata in cassazione decidendo nel merito, se la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto
art. 32, comma 3, legge 4 novembre 2010, n. 183
la decadenza si applica al solo recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e non è estensibile all'ipotesi di semplice scadenza naturale del contratto
la Corte può decidere nel merito, senza rinvio, quando la questione di diritto consenta una decisione che conferma il dispositivo impugnato e non richiede ulteriori accertamenti
art. 111, comma 2, Cost.
i principi di economia processuale e ragionevole durata giustificano la decisione nel merito da parte della Cassazione quando il rinvio sarebbe inutile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, l'assenza o invalidità del progetto non comporta una mera presunzione relativa superabile con prova contraria, ma determina la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- L'interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 92/2012 non opera retroattivamente per i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, se il legislatore ne ha limitato espressamente l'ambito temporale.
- Nel rito del lavoro, il convenuto deve contestare in modo specifico i conteggi dell'attore già nella fase di merito; la semplice contestazione del titolo del credito non esonera dalla contestazione puntuale della quantificazione.
- Le contestazioni su fatti rilevanti per la quantificazione del credito non possono essere introdotte per la prima volta in appello, pena l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
- La decadenza prevista per l'impugnazione del recesso del committente nei rapporti di collaborazione a progetto non si applica quando il rapporto è cessato per naturale scadenza e non vi è un recesso da impugnare.
- Se la Corte di cassazione riscontra un'omessa pronuncia su una questione di diritto ma questa è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito senza rinvio per ragioni di economia processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22272/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22281/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22283/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22287/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22288/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22291/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →