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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21694/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati per l'anno 2004 ai fini IRPEG, IRAP e IVA, oltre a rilievi sull'indebita deduzione e detrazione di quote di ammortamento. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia, ritenendo fondati i rilievi sui ricavi in nero sulla base di saldi negativi ripetuti del conto cassa e della mancata prova documentale delle giustificazioni addotte dalla società. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 24 della l. n. 4/1929 e dell'art. 12 della l. n. 212/2000, per omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per mancata notificazione del processo verbale di constatazione e conseguente lesione del termine di sessanta giorni per osservazioni e richieste; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato la documentazione prodotta a sostegno dell'errore di contabilizzazione delle uscite nel conto cassa, così da ritenere legittimo l'accertamento sui ricavi non contabilizzati.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, non notificata alla controparte. La Corte ha quindi affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alla parte costituita, non produce l'estinzione del processo ma determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha inoltre compensato le spese di legittimità tra le parti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio: se non è notificata alla parte costituita, non estingue il processo, ma rende il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • Quando il giudizio di legittimità si chiude per inammissibilità determinata dalla rinuncia non notificata, il giudice può compensare le spese in ragione dell'esito complessivo della controversia.
  • In tema di accertamento fiscale, la presenza di ripetuti saldi negativi del conto cassa può costituire un indice grave di anomalia gestionale idoneo a sorreggere la ricostruzione di ricavi non contabilizzati, se le giustificazioni del contribuente non risultano adeguatamente documentate.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi richiede che i fatti e la relativa documentazione siano specificamente trascurati dal giudice di merito, non essendo sufficiente una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • La deduzione di nullità dell'avviso per mancata trasmissione del PVC e lesione del termine di osservazioni deve essere coltivata nel merito della controversia; se il ricorso viene reso inammissibile da rinuncia non notificata, la Corte non esamina il motivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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