Cassazione Civile, Ordinanza n. 21694/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati per l'anno 2004 ai fini IRPEG, IRAP e IVA, oltre a rilievi sull'indebita deduzione e detrazione di quote di ammortamento. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia, ritenendo fondati i rilievi sui ricavi in nero sulla base di saldi negativi ripetuti del conto cassa e della mancata prova documentale delle giustificazioni addotte dalla società. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 24 della l. n. 4/1929 e dell'art. 12 della l. n. 212/2000, per omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per mancata notificazione del processo verbale di constatazione e conseguente lesione del termine di sessanta giorni per osservazioni e richieste; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato la documentazione prodotta a sostegno dell'errore di contabilizzazione delle uscite nel conto cassa, così da ritenere legittimo l'accertamento sui ricavi non contabilizzati.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché, prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, non notificata alla controparte. La Corte ha quindi affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alla parte costituita, non produce l'estinzione del processo ma determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha inoltre compensato le spese di legittimità tra le parti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Norma posta a fondamento dell'accertamento induttivo volto a recuperare maggiori ricavi non dichiarati sulla base di anomalie contabili e gestionali.
art. 24, l. n. 4/1929
Invocato dalla ricorrente in combinazione con lo statuto del contribuente per censurare la nullità dell'avviso, ma la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuta rinuncia.
Richiamato come base del diritto del contribuente a ricevere il processo verbale di constatazione e a presentare osservazioni entro sessanta giorni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del primo motivo di ricorso per cassazione, relativo a violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del secondo motivo, incentrato sull'omesso esame di fatti decisivi.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
art. 1-bis, d.l. n. 168/2016, conv. in l. n. 197/2016
Norma che ha introdotto il rito camerale richiamato nell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio: se non è notificata alla parte costituita, non estingue il processo, ma rende il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- Quando il giudizio di legittimità si chiude per inammissibilità determinata dalla rinuncia non notificata, il giudice può compensare le spese in ragione dell'esito complessivo della controversia.
- In tema di accertamento fiscale, la presenza di ripetuti saldi negativi del conto cassa può costituire un indice grave di anomalia gestionale idoneo a sorreggere la ricostruzione di ricavi non contabilizzati, se le giustificazioni del contribuente non risultano adeguatamente documentate.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi richiede che i fatti e la relativa documentazione siano specificamente trascurati dal giudice di merito, non essendo sufficiente una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- La deduzione di nullità dell'avviso per mancata trasmissione del PVC e lesione del termine di osservazioni deve essere coltivata nel merito della controversia; se il ricorso viene reso inammissibile da rinuncia non notificata, la Corte non esamina il motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →