Cassazione Civile, Ordinanza n. 11409/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente mutualistico)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concessa a una società di mutuo soccorso. Il Tribunale di Padova aveva respinto l'opposizione avverso la revoca, ritenendo che l'attività svolta dall'ente integrasse un'attività economica, pur in assenza di scopo di lucro, perché produttiva di vantaggi economici e svolta secondo un metodo economico. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 112, 126 e 136 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il giudice si fosse illegittimamente sostituito all'Ordine degli Avvocati e avesse revocato il beneficio per ragioni non previste dalla legge; con il secondo, il terzo e il quarto ha dedotto la violazione dell'art. 119 d.P.R. n. 115/2002, dell'art. 9 l. n. 3818/1886 come modificato dal d.l. n. 179/2012, dell'art. 2247 c.c., nonché degli artt. 10 e 11 l. n. 460/1997, sostenendo che le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici possono svolgere attività economiche solo strumentali al perseguimento dello scopo solidaristico o mutualistico, senza per questo rientrare nella nozione di attività economica produttiva di lucro rilevante ai fini della revoca del patrocinio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Padova in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio per cui la nozione di attività economica dell'art. 119 d.P.R. n. 115/2002 richiede il perseguimento di un fine lucrativo diretto e non può essere estesa alle attività che siano soltanto strumentali a un obiettivo solidaristico. Il ricorso è stato dunque accolto nei motivi centrali e la causa è stata rimessa al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
è il parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
artt. 112, 126 e 136 d.P.R. n. 115/2002
sono invocati dalla ricorrente per sostenere che la revoca del patrocinio potesse avvenire solo nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato; il primo motivo è però respinto.
il potere di revoca del beneficio spetta solo al giudice del procedimento per cui è stata disposta l'ammissione, nei soli casi di illegittimità previsti dalla norma e non oltre la definizione del giudizio.
la Corte ne offre un'interpretazione restrittiva: per attività economica deve intendersi quella che persegue un fine lucrativo diretto mediante un'organizzazione produttiva, non qualsiasi attività che produca un vantaggio economico o sia economicamente valutabile.
art. 9 l. n. 3818/1886
viene richiamato per valorizzare la natura mutualistica delle società di mutuo soccorso e la distinzione rispetto alle attività lucrative.
è richiamato nel quadro della disciplina speciale delle società di mutuo soccorso e della loro possibile attività strumentale rispetto allo scopo mutualistico.
è evocato per il tema dello scopo lucrativo e della qualificazione dell'attività esercitata dall'ente.
artt. 10 e 11 l. n. 460/1997
sono richiamati per sostenere la compatibilità tra attività economica strumentale e finalità solidaristiche degli enti di utilità sociale.
art. 76 e ss. d.P.R. n. 115/2002
la Corte ricorda che, ai fini dell'ammissione al patrocinio, rilevano anche le ulteriori condizioni previste dalla legge, come i limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa.
viene richiamato dal giudice di merito per motivare per relationem rispetto ad ordinanze sovrapponibili.
art. 11, comma 4, l. n. 59/1992
è citato per affermare che determinati utili di esercizio di un fondo mutualistico, in ragione della loro finalità mutualistica, non costituiscono reddito imponibile.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio è possibile solo nei casi di illegittimità espressamente previsti dalla disciplina speciale e deve essere disposta dal giudice del procedimento interessato, entro i limiti temporali previsti.
- La nozione di "attività economica" rilevante ai fini dell'art. 119 d.P.R. n. 115/2002 non coincide con qualsiasi attività suscettibile di valutazione economica, ma solo con quella che persegua direttamente un fine lucrativo mediante un'organizzazione produttiva.
- Le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici non possono essere qualificati come esercenti attività economica in senso ostativo al patrocinio solo perché svolgono attività verso corrispettivo o realizzano vantaggi per i soci; occorre verificare se il vantaggio economico sia meramente strumentale allo scopo solidaristico.
- Nella valutazione della natura mutualistica o solidaristica dell'ente, non è decisivo che vi siano entrate o corrispettivi, se non risulta la distribuzione di utili o l'impiego delle risorse per finalità diverse da quelle istituzionali.
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