Cassazione Civile, Ordinanza n. 31331/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale notificato a una società proprietaria di un opificio locato a una società conduttrice, nel quale l'ufficio ha determinato la rendita includendo nel compendio immobiliare vari impianti e beni qualificati come "impianti fissi" rinvenuti nell'immobile e ritenuti stabilmente infissi e funzionali all'attività produttiva. La società ha impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito e poi in cassazione con sei motivi, che: 1) la CTR non si era pronunciata su specifiche doglianze di appello, tra cui la non valorizzabilità di beni di proprietà del conduttore, la mancata applicazione del metodo reddituale e l'uso arbitrario di coefficienti di deprezzamento; 2) la sentenza d'appello sarebbe stata priva di autonoma motivazione; 3) la rendita catastale avrebbe potuto riguardare solo beni riferibili a diritti reali del proprietario, con conseguente illegittimità dell'inclusione di beni del conduttore e richiesta di rimessione di una questione di legittimità costituzionale; 4) gli impianti singolarmente amovibili e cedibili non sarebbero "parte dell'immobile" ai fini catastali; 5) l'ufficio avrebbe dovuto usare il procedimento diretto basato sul reddito da locazione, dato il canone contrattuale noto; 6) la stima indiretta per costo deprezzato sarebbe stata illegittima per arbitraria applicazione dei coefficienti di deprezzamento e per mancata considerazione di vetustà e obsolescenza. La Corte ha ritenuto fondato solo il primo motivo, assorbito il secondo, infondati il terzo, il quarto e il quinto, e inammissibile il sesto; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, affinché esamini i motivi di appello rimasti privi di pronuncia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente al primo motivo, perché la CTR aveva omesso di pronunciarsi su tre specifiche censure di appello; il secondo motivo è stato assorbito; il terzo, il quarto e il quinto sono stati rigettati nel merito; il sesto è stato dichiarato inammissibile perché investiva valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà decidere sulle questioni di merito non esaminate e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
individua i vizi dedotti in cassazione; la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la censura sulla ricostruzione del fatto resta riservata al merito
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione determina nullità per omessa pronuncia
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in combinato con l'art. 112 c.p.c. per sostenere l'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel processo tributario
regola il contenuto della sentenza tributaria; la sua violazione è dedotta per difetto di motivazione
richiamato in tema di disciplina dell'appello tributario e del contenuto della decisione di secondo grado
art. 3 d.P.R. n. 1142/1949
invocato dalla ricorrente per sostenere che la rendita catastale debba riferirsi a unità immobiliari in relazione alle quali il soggetto sia titolare di diritti reali
art. 1 R.D.L. n. 652/1939
richiamato dalla ricorrente quale base normativa della rendita catastale e della pretesa necessaria riferibilità ai diritti reali del proprietario
art. 4 R.D.L. n. 652/1939
richiamato nel motivo volto a escludere dall'immobile catastale beni singolarmente amovibili e produttivi di reddito proprio
art. 5 R.D.L. n. 652/1939
considerato dalla ricorrente come norma che delimita la nozione di "parte di immobile" ai fini catastali
art. 10 R.D.L. n. 652/1939
norma richiamata sia per la disciplina della rendita catastale sia per la determinazione del valore degli impianti fissi e del compendio produttivo
art. 8 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento di stima diretta della rendita catastale
art. 19 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni che avrebbero imposto il procedimento diretto di stima
art. 28 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato in relazione alla stima indiretta basata sul costo di costruzione deprezzato per vetustà
art. 30 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato dalla ricorrente per contestare il ricorso al metodo indiretto di stima
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla stima degli impianti fissi e sul deprezzamento
richiamato per analogia nel ragionamento della Corte sulla strumentalità di beni impiegati nell'attività produttiva
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993
richiamato per analogia nel precedente citato dalla Corte in tema di classificazione catastale di bene utilizzato dal mero detentore
art. 1, comma 423, L. n. 266/2005
richiamato dalla Corte nel precedente citato in tema di impianto fotovoltaico e classamento catastale
Corte cost. n. 66/2015
richiamata come precedente interpretativo sul classamento catastale di impianti produttivi
Cass. 19/11/2024, n. 29754
citata per affermare che, in materia catastale, rileva l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali a prescindere dal titolo proprietario
Cass. 19/11/2024, n. 29788
citata per affermare che, ai fini della rendita catastale, rilevano anche componenti impiantistiche funzionali alla destinazione del bene, pur se non di proprietà del contribuente
Cass., 27 luglio 2023, n. 22938
citata per distinguere il vizio di violazione di legge dall'erronea ricognizione del fatto concreto
Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340
citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto
Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155
citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto
Cass., 11 gennaio 2016, n. 195
citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto
Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178
citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto
Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313
citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto
Cass., 11 agosto 2004, n. 15499
citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello ritualmente proposti integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio.
- Ai fini del classamento catastale degli opifici, devono essere considerati non solo l'involucro edilizio ma anche gli impianti stabilmente infissi e strutturalmente integrati, quando siano funzionali in modo indispensabile all'attività produttiva e concorrano alla capacità reddituale del bene.
- La circostanza che gli impianti o i beni strumentali siano di proprietà del conduttore non impedisce, di per sé, la loro considerazione nella stima catastale se essi costituiscono componente stabile e funzionale del compendio immobiliare.
- La rendita catastale deve riflettere la reale potenzialità economica dell'unità immobiliare nella sua interezza; non è decisivo il solo titolo proprietario dei singoli beni, ma la loro incidenza oggettiva sulla funzione produttiva dell'opificio.
- Ai fini della determinazione della rendita catastale, il canone di locazione è un dato soggettivo e non necessariamente rappresentativo della reale capacità reddituale dell'immobile; l'ufficio può quindi ricorrere legittimamente al metodo indiretto basato sul costo di ricostruzione deprezzato.
- In sede di legittimità non è consentito censurare come violazione di legge una doglianza che in realtà contesta la valutazione del fatto, quale la determinazione della vetustà, dell'obsolescenza o dei coefficienti di deprezzamento applicati in concreto.
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