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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31331/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale notificato a una società proprietaria di un opificio locato a una società conduttrice, nel quale l'ufficio ha determinato la rendita includendo nel compendio immobiliare vari impianti e beni qualificati come "impianti fissi" rinvenuti nell'immobile e ritenuti stabilmente infissi e funzionali all'attività produttiva. La società ha impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito e poi in cassazione con sei motivi, che: 1) la CTR non si era pronunciata su specifiche doglianze di appello, tra cui la non valorizzabilità di beni di proprietà del conduttore, la mancata applicazione del metodo reddituale e l'uso arbitrario di coefficienti di deprezzamento; 2) la sentenza d'appello sarebbe stata priva di autonoma motivazione; 3) la rendita catastale avrebbe potuto riguardare solo beni riferibili a diritti reali del proprietario, con conseguente illegittimità dell'inclusione di beni del conduttore e richiesta di rimessione di una questione di legittimità costituzionale; 4) gli impianti singolarmente amovibili e cedibili non sarebbero "parte dell'immobile" ai fini catastali; 5) l'ufficio avrebbe dovuto usare il procedimento diretto basato sul reddito da locazione, dato il canone contrattuale noto; 6) la stima indiretta per costo deprezzato sarebbe stata illegittima per arbitraria applicazione dei coefficienti di deprezzamento e per mancata considerazione di vetustà e obsolescenza. La Corte ha ritenuto fondato solo il primo motivo, assorbito il secondo, infondati il terzo, il quarto e il quinto, e inammissibile il sesto; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, affinché esamini i motivi di appello rimasti privi di pronuncia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente al primo motivo, perché la CTR aveva omesso di pronunciarsi su tre specifiche censure di appello; il secondo motivo è stato assorbito; il terzo, il quarto e il quinto sono stati rigettati nel merito; il sesto è stato dichiarato inammissibile perché investiva valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà decidere sulle questioni di merito non esaminate e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi dedotti in cassazione; la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la censura sulla ricostruzione del fatto resta riservata al merito

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione determina nullità per omessa pronuncia

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in combinato con l'art. 112 c.p.c. per sostenere l'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel processo tributario

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    regola il contenuto della sentenza tributaria; la sua violazione è dedotta per difetto di motivazione

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di disciplina dell'appello tributario e del contenuto della decisione di secondo grado

  • art. 3 d.P.R. n. 1142/1949

    invocato dalla ricorrente per sostenere che la rendita catastale debba riferirsi a unità immobiliari in relazione alle quali il soggetto sia titolare di diritti reali

  • art. 1 R.D.L. n. 652/1939

    richiamato dalla ricorrente quale base normativa della rendita catastale e della pretesa necessaria riferibilità ai diritti reali del proprietario

  • art. 4 R.D.L. n. 652/1939

    richiamato nel motivo volto a escludere dall'immobile catastale beni singolarmente amovibili e produttivi di reddito proprio

  • art. 5 R.D.L. n. 652/1939

    considerato dalla ricorrente come norma che delimita la nozione di "parte di immobile" ai fini catastali

  • art. 10 R.D.L. n. 652/1939

    norma richiamata sia per la disciplina della rendita catastale sia per la determinazione del valore degli impianti fissi e del compendio produttivo

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento di stima diretta della rendita catastale

  • art. 19 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni che avrebbero imposto il procedimento diretto di stima

  • art. 28 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato in relazione alla stima indiretta basata sul costo di costruzione deprezzato per vetustà

  • art. 30 d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato dalla ricorrente per contestare il ricorso al metodo indiretto di stima

  • art. 1, comma 244, L. n. 190/2014

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla stima degli impianti fissi e sul deprezzamento

  • art. 2135 c.c.

    richiamato per analogia nel ragionamento della Corte sulla strumentalità di beni impiegati nell'attività produttiva

  • art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993

    richiamato per analogia nel precedente citato dalla Corte in tema di classificazione catastale di bene utilizzato dal mero detentore

  • art. 1, comma 423, L. n. 266/2005

    richiamato dalla Corte nel precedente citato in tema di impianto fotovoltaico e classamento catastale

  • Corte cost. n. 66/2015

    richiamata come precedente interpretativo sul classamento catastale di impianti produttivi

  • Cass. 19/11/2024, n. 29754

    citata per affermare che, in materia catastale, rileva l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali a prescindere dal titolo proprietario

  • Cass. 19/11/2024, n. 29788

    citata per affermare che, ai fini della rendita catastale, rilevano anche componenti impiantistiche funzionali alla destinazione del bene, pur se non di proprietà del contribuente

  • Cass., 27 luglio 2023, n. 22938

    citata per distinguere il vizio di violazione di legge dall'erronea ricognizione del fatto concreto

  • Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340

    citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto

  • Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155

    citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto

  • Cass., 11 gennaio 2016, n. 195

    citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto

  • Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178

    citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto

  • Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313

    citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto

  • Cass., 11 agosto 2004, n. 15499

    citata sul medesimo discrimine tra violazione di legge e valutazione di fatto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello ritualmente proposti integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio.
  • Ai fini del classamento catastale degli opifici, devono essere considerati non solo l'involucro edilizio ma anche gli impianti stabilmente infissi e strutturalmente integrati, quando siano funzionali in modo indispensabile all'attività produttiva e concorrano alla capacità reddituale del bene.
  • La circostanza che gli impianti o i beni strumentali siano di proprietà del conduttore non impedisce, di per sé, la loro considerazione nella stima catastale se essi costituiscono componente stabile e funzionale del compendio immobiliare.
  • La rendita catastale deve riflettere la reale potenzialità economica dell'unità immobiliare nella sua interezza; non è decisivo il solo titolo proprietario dei singoli beni, ma la loro incidenza oggettiva sulla funzione produttiva dell'opificio.
  • Ai fini della determinazione della rendita catastale, il canone di locazione è un dato soggettivo e non necessariamente rappresentativo della reale capacità reddituale dell'immobile; l'ufficio può quindi ricorrere legittimamente al metodo indiretto basato sul costo di ricostruzione deprezzato.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare come violazione di legge una doglianza che in realtà contesta la valutazione del fatto, quale la determinazione della vetustà, dell'obsolescenza o dei coefficienti di deprezzamento applicati in concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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