Cassazione Civile, Ordinanza n. 01640/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professore associato di diritto commerciale ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivatogli da una e-mail inviata da una collega a due vertici accademici dell'università, nella quale egli riteneva contenuti giudizi e addebiti diffamatori, idonei a ledere il suo onore, la reputazione e la posizione professionale. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo la comunicazione espressione del diritto di critica/libertà di manifestazione del pensiero; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione di norme costituzionali, dell'art. 595 c.p. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la e-mail come critica lecita anziché come diffamazione; (2) violazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost. e 51 c.p., deducendo che la critica non era pertinente a un interesse pubblico e che i destinatari già conoscevano i fatti; (3) nullità della sentenza per asserite incongruenze nella valutazione delle prove testimoniali e per l'ammissione di capitoli di prova avversari riguardanti fatti negativi; (4) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando omesso o insufficiente esame delle risultanze istruttorie e motivazione solo apparente; (5) violazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost. e dell'art. 2043 c.c., insistendo sull'assenza di interesse pubblico e sul danno morale da lesione dell'onore; (6) nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c., denunciando contraddittorietà e incomprensibilità della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, terzo, quarto e quinto motivi perché, sotto la veste di violazioni di legge o nullità processuali, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, cioè un terzo grado di giudizio. Ha ritenuto infondato il sesto motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era complessivamente intellegibile e non contraddittoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e, ravvisando anche colpa grave, lo ha condannato altresì al pagamento della somma di euro 1500 ex art. 96, comma 3, c.p.c.; inoltre ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.
ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.
Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono inammissibili quando, in realtà, perseguono una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.
ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.
Le doglianze di nullità non possono essere usate per trasformare il ricorso in un riesame del merito; la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o incomprensibile.
art. 2 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela dell'onore e della reputazione; la Corte non ne accoglie la lettura espansiva proposta, perché le censure restano di fatto.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma non utile a superare l'inammissibilità delle doglianze fattuali.
art. 21 Cost.
La Corte di merito aveva ricondotto la comunicazione alla libertà di manifestazione del pensiero; la Cassazione non rivede tale qualificazione perché le censure chiedevano una nuova lettura dei fatti.
Richiamato dal ricorrente in tema di diffamazione, ma la censura è stata ritenuta diretta a contestare l'accertamento di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova, ma senza superare il carattere fattuale delle doglianze.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla scriminante dell'esercizio di un diritto; la Corte ritiene che la critica alla qualificazione giuridica sia in realtà un attacco al merito.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma l'inammissibilità della doglianza perché diretta al merito.
Invocato per censurare il governo delle prove; non consente, nel caso concreto, un riesame del merito in cassazione.
art. 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione; non è nulla solo perché non condivisa dalla parte.
Richiamato per sostenere la pretesa risarcitoria, ma la domanda resta respinta per l'insussistenza, secondo i giudici di merito, di un illecito diffamatorio accertabile in cassazione.
Applicato per la condanna equitativa ulteriore, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi, incluso il profilo della colpa grave.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o nullità, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, dei fatti e delle prove.
- La deduzione di difetti di motivazione ex art. 132 c.p.c. è ammissibile solo se la motivazione sia mancante, meramente apparente o incomprensibile; non basta che la parte la reputi errata o non condivisibile.
- La qualificazione di una comunicazione come diffamatoria o come espressione lecita della libertà di critica, una volta fondata su accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non può essere rinnovata in cassazione sotto la veste di violazione di legge.
- La doglianza relativa alla valutazione delle prove non può investire il giudizio di legittimità se non nei limiti in cui si denunci un vizio processuale effettivo; non è consentito contestare direttamente l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere applicata quando il ricorso si riveli manifestamente infondato o strumentale e presenti colpa grave nella proposizione delle censure.
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