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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01656/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (opponente marchio)

La controversia

La controversia nasce da un rifiuto provvisorio, poi definitivo, della designazione italiana di un marchio internazionale per servizi in classe 43, fondato su un'opposizione proposta da una terza società. La titolare del marchio, entro il termine assegnato dall'Ufficio, depositava un'istanza denominata di assunzione del mandato e chiedeva che i nuovi riferimenti fossero usati per la trasmissione di ogni comunicazione e/o notifica ufficiale relativa al procedimento di opposizione. Secondo la titolare, tale formula doveva essere letta come richiesta di copia dell'atto di opposizione ai sensi dell'art. 171, comma 5, c.p.i.; l'Ufficio, invece, non trasmetteva alcuna comunicazione formale, riteneva non formulata la richiesta di copia e adottava il rifiuto definitivo. La Commissione dei ricorsi confermava la legittimità del rifiuto e respingeva anche la domanda subordinata di restitutio in integrum per difetto di prova di circostanze eccezionali e di un errore scusabile. Con il ricorso per cassazione, le società ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 171, n. 5, c.p.i. e 24 Cost., sostenendo che la loro istanza contenesse in realtà la richiesta di ricevere copia dell'opposizione e che l'interpretazione adottata dalla Commissione fosse formalistica e lesiva del diritto di difesa; 2) violazione dell'art. 193 c.p.i., assumendo che la condotta fosse stata diligente e che la domanda di reintegrazione nei termini fosse stata ingiustamente respinta, anche perché mancava un rilievo formale dell'Ufficio circa l'asserita inidoneità dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e dell'interpretazione dell'istanza depositata, poiché la formula usata non conteneva una chiara richiesta di trasmissione dell'atto di opposizione, ma solo un'istanza di assunzione del mandato e di ricezione delle comunicazioni successive. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, da un lato, la censura tendeva ancora una volta a sollecitare un riesame del merito; dall'altro, la restitutio in integrum risultava comunque proposta oltre il termine annuale previsto dall'art. 193 c.p.i. e, in ogni caso, mancava l'allegazione/prova di un errore scusabile o di circostanze eccezionali che avessero impedito il rispetto del termine. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 171 c.p.i.

    il titolare della registrazione internazionale che riceva un rifiuto provvisorio deve, entro il termine assegnato, presentare deduzioni oppure chiedere copia dell'atto di opposizione; solo in tal caso si attiva la procedura di opposizione e, in difetto, l'Ufficio emette il rifiuto definitivo.

  • art. 178 c.p.i.

    richiamato come disciplina applicabile quando il titolare richiede tempestivamente copia dell'atto di opposizione.

  • art. 193 c.p.i.

    la reintegrazione nei termini presuppone che l'interessato, pur usando la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare il termine; l'istanza deve essere proposta entro due mesi dalla cessazione della causa giustificativa e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine non osservato.

  • art. 24 Cost.

    invocato come parametro del diritto di difesa, ma la Corte non accoglie la doglianza perché la questione viene ricondotta a un'erronea lettura della domanda e a una rivalutazione del fatto.

  • art. 135 c.p.i.

    richiamato quale base del ricorso alla Commissione dei ricorsi contro il provvedimento dell'Ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una norma richiede una specifica istanza per attivare un subprocedimento amministrativo, la formulazione della domanda va valutata in base al suo contenuto oggettivo e non può essere integrata da letture estensive che trasformino una generica richiesta di comunicazioni in una domanda esplicita di trasmissione dell'atto necessario.
  • La censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa lettura dell'istanza e dei fatti di causa è inammissibile in cassazione, perché sollecita un nuovo apprezzamento del merito.
  • La restitutio in integrum nel diritto industriale presuppone la prova di un errore o di una causa non imputabile che abbia concretamente impedito l'osservanza del termine; non basta allegare una condotta diligente in astratto se non si dimostra la scusabilità dell'omissione.
  • L'istanza di reintegrazione nei termini deve rispettare rigorosamente i presupposti temporali previsti dalla legge; il superamento del termine annuale rende la domanda irricevibile o comunque non esaminabile nel merito.
  • L'assenza di un riscontro formale dell'Ufficio sull'asserita inidoneità dell'istanza non introduce, di per sé, un dovere di cooperazione dell'Amministrazione idoneo a superare i requisiti legali della richiesta o della reintegrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMarchi
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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