Cassazione Civile, Ordinanza n. 01639/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (editore)
La controversia
La controversia nasce da un articolo pubblicato il 16 maggio 2014, ritenuto dall'attore lesivo della propria reputazione. In primo grado, dopo la conversione del rito da sommario ex art. 702-bis c.p.c. a ordinario, il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e condannato la società editrice al pagamento di euro 20.000. In appello, la Corte territoriale ha invece ritenuto che nell'articolo fossero riportate notizie vere e che la pubblicazione integrasse esercizio del diritto di cronaca, escludendo la diffamazione e rigettando la domanda; è stato assorbito l'appello incidentale sulla quantificazione del danno. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2730 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse trascurato la ricostruzione del fatto lesivo e il contenuto dell'articolo; (2) violazione dell'art. 595 c.p., degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c., per avere la Corte valutato la diffamazione senza considerare l'intero contesto dell'articolo, ma in modo atomistico; (3) motivazione apparente/perplessa e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; (4) ulteriore violazione delle norme sulla motivazione e dell'art. 246 c.p.c., lamentando anche che fosse stata riconosciuta una scriminante putativa del diritto di cronaca senza adeguata verifica diligente. La Corte di cassazione ha rilevato che parte delle censure era inammissibile perché fondata su una trascrizione dell'articolo che attiene ai fatti di causa e perché implicava una rivalutazione del merito; ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico e comunque infondato, poiché la motivazione della Corte d'appello ricostruiva in modo chiaro la vicenda del licenziamento per giusta causa ed escludeva la pretesa ricostruzione alternativa del rapporto; il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la motivazione esisteva ed era sufficiente al minimo costituzionale. Non emergendo vizi accolti, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le censure che pretendevano una nuova valutazione dei fatti e del contenuto dell'articolo, e in parte manifestamente infondate quelle dirette a contestare la valutazione della Corte d'appello sulla verità delle notizie e sulla sussistenza del diritto di cronaca. È stata confermata la decisione di merito che aveva escluso la diffamazione e respinto la domanda risarcitoria. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere le spese di lite alla controricorrente, con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo originario della domanda risarcitoria, poi convertito in ordinario
primo comma, n. 5; primo comma, n. 3; primo comma, n. 4
indica i vizi denunciabili in cassazione invocati dal ricorrente
invocato per lamentare l'erronea valutazione delle risultanze di causa
richiamato dal ricorrente nel contesto della pretesa omissione valutativa
richiamato quale norma incriminatrice della diffamazione, nella prospettiva della scriminante del diritto di cronaca
richiamato come base del risarcimento del danno da reato
richiamato come norma generale dell'illecito aquiliano e del risarcimento
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato quale parametro del requisito costituzionale della motivazione
invocato nel quarto motivo, ma senza accoglimento
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato dalla Corte per escludere che la trascrizione dell'articolo valesse a rispettare il principio di autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
richiamata come precedente sull'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del contenuto degli atti o delle prove sono inammissibili, se non si traducono in un effettivo vizio di legittimità.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico realmente trascurato dal giudice di merito e non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione della pretesa offensività dell'articolo deve essere compiuta avendo riguardo al contesto complessivo; tuttavia, la censura è infondata se la motivazione di merito ricostruisce chiaramente i fatti e ne esclude il carattere diffamatorio sulla base della verità delle notizie.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia tale da non consentire di comprendere la ratio decidendi; quando il giudice espone, anche sinteticamente, il percorso logico che sorregge la decisione, il minimo costituzionale risulta rispettato.
- La trascrizione di documenti o articoli nel ricorso non può essere utilizzata per sovrapporre al giudizio di legittimità una rivalutazione del fatto di causa; il rispetto dell'autosufficienza non consente di trasformare il ricorso in una nuova istruttoria.
- In presenza di rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
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