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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01645/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva agito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per ottenere la liquidazione e il pagamento dei compensi relativi a prestazioni giudiziali rese in favore di due assistite in diversi procedimenti davanti ai Tribunali di Roma e di Viterbo. Il Tribunale di Viterbo, rilevata l’apocrifia di una quietanza prodotta dalle resistenti in un separato giudizio di falso, le aveva condannate in solido al pagamento di Euro 38.101,16. Le due clienti hanno proposto ricorso straordinario per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della riassunzione del processo sospeso, sostenendo che la sentenza del giudizio di querela di falso non fosse passata in giudicato perché notificata irregolarmente al Pubblico Ministero via PEC; 2) violazione degli artt. 190 e 275 c.p.c. per avere il Tribunale deciso prima della scadenza dei termini per conclusionali e repliche, ma senza adeguata localizzazione e produzione degli atti; 3) omessa o apparente motivazione e violazione del D.M. 55/2014 sulla liquidazione dei compensi, deducendo che il giudice avesse fatto solo calcoli aritmetici contraddittori; 4) omesso esame del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem, invocando un’ordinanza del Tribunale di Viterbo del 2019; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, poiché la domanda sarebbe stata proposta pro quota ma la condanna era stata pronunciata in solido.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, nei giudizi di querela di falso, il Pubblico Ministero è soggetto ad intervento obbligatorio ma non è parte e non è legittimato a impugnare; quindi, anche a voler ipotizzare una nullità della notifica al P.M., ciò non avrebbe impedito il passaggio in giudicato della sentenza, che decorreva comunque dalla notifica alle controparti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., per mancata specifica indicazione e trascrizione del verbale d’udienza rilevante. Il terzo è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione del provvedimento, pur succinta, non era apparente né incomprensibile; le doglianze miravano in realtà a contestare il merito della quantificazione e non un vizio motivazionale nel "minimo costituzionale". È stata inoltre esclusa la deducibilità del semplice difetto di sufficienza/contraddittorietà della motivazione e la censura sul D.M. 55/2014 è stata considerata fattuale e comunque non autosufficiente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché il preteso giudicato esterno non era riprodotto nel ricorso, sia perché, se davvero formatosi prima del giudizio di merito, avrebbe dovuto essere dedotto tempestivamente in quella sede o fatto valere con revocazione. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per mancata specifica indicazione dell’atto introduttivo del giudizio, aggiungendo la Corte che, trattandosi di incarichi conferiti e svolti nell’interesse comune delle due assistite, la solidarietà passiva si presume ex art. 1294 c.c. e la condanna in solido è coerente con la domanda di pagamento. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    Rito per la domanda di liquidazione dei compensi dell'avvocato.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    Fondamento del ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 24, comma 4, d.lgs. n. 137 del 2020

    Invocato dalle ricorrenti per dedurre l'irritualità della notifica al P.M.; la Corte non ne accoglie la prospettazione.

  • art. 298 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inefficacia della riassunzione del processo sospeso; la Corte esclude il presupposto perché il giudicato sulla sentenza pregiudiziale si era comunque formato.

  • art. 221, terzo comma, c.p.c.

    Nel giudizio di querela di falso il P.M. interviene obbligatoriamente.

  • art. 72 c.p.c.

    Il Pubblico Ministero non è parte del giudizio di falso e non è legittimato a proporre impugnazione.

  • artt. 285 e 326 c.p.c.

    Il termine breve per il passaggio in giudicato decorre dalla notificazione della sentenza alle parti legittimate, non dalla notificazione al P.M.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato per contestare la mancata attesa dei termini per le conclusionali; censura inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 275 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla decisione della causa prima della scadenza dei termini di trattazione scritta.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e localizzare gli atti e documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È necessario indicare se il documento sia stato prodotto e depositato nei termini richiesti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione è censurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve essere presente ma, nel sindacato di legittimità, rileva solo se del tutto assente o apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; in cassazione rileva solo il minimo costituzionale della motivazione.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato per contestare la liquidazione dei compensi; la censura è stata ritenuta fattuale e non autosufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il controllo è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, non alla sufficienza della motivazione.

  • art. 1294 c.c.

    La solidarietà passiva tra coobbligati si presume; da ciò discende che la domanda di condanna in solido può ritenersi implicita nella domanda di pagamento rivolta a più debitori.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, escludendone la violazione perché la condanna in solido era coerente con il rapporto e con la domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    Se un giudicato esterno si forma nelle more del giudizio di merito e non è tempestivamente dedotto, la tutela può essere la revocazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di querela di falso il Pubblico Ministero interviene obbligatoriamente, ma non è parte processuale né è legittimato a impugnare; perciò eventuali vizi della notificazione della sentenza nei suoi confronti non impediscono il passaggio in giudicato se la sentenza è stata ritualmente notificata alle parti legittimate.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione processuale o di omesso esame di atti richiede il rigoroso rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c.: l'atto o il documento devono essere specificamente indicati e localizzati, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non sono più deducibili il semplice difetto di sufficienza, la contraddittorietà logica o l'erronea valutazione del merito, quando la motivazione sia comunque comprensibile.
  • La deduzione del giudicato esterno in cassazione richiede la riproduzione del contenuto della decisione invocata e l'allegazione del momento della sua formazione; se il giudicato era già formatosi nel corso del merito, esso doveva essere tempestivamente fatto valere in quella sede o, se incompatibile con la sentenza, tramite revocazione.
  • In presenza di incarichi professionali conferiti e svolti nell'interesse comune di più clienti, la solidarietà passiva delle obbligazioni verso il professionista si presume; di conseguenza, la domanda di pagamento può legittimamente essere interpretata come domanda di condanna in solido, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandatoInadempimentoObbligazioni solidali
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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