Cassazione Civile, Ordinanza n. 01641/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autore asserito)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio per diffamazione in cui il ricorrente, dopo un precedente annullamento in sede penale con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ha riassunto la causa davanti alla Corte d’appello civile chiedendo l’accertamento della natura diffamatoria delle espressioni pronunciate dalla resistente, con condanna al risarcimento del danno morale nella misura di euro 100.000 o in quella ritenuta di giustizia, oltre alla pubblicazione della sentenza e all’applicazione dell’art. 12 l. 47/1948. La Corte d’appello ha riconosciuto che le espressioni avevano natura intrinsecamente diffamatoria, ma ha negato il risarcimento ritenendo non provata la riferibilità delle frasi al ricorrente, cioè non raggiunta la certezza che egli fosse il destinatario dell’offesa. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 595 c.p. e 2043 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe letto in modo parcellizzato e decontestualizzato gli elementi fattuali, trascurando quelli che, a suo dire, consentivano di identificarlo come soggetto offeso. Con il secondo motivo ha dedotto motivazione apparente e travisamento della prova, lamentando che la Corte non avesse adeguatamente considerato tre elementi indicati come decisivi, tra cui un verbale di testimonianza del giudizio penale, che avrebbero reso lui oggettivamente identificabile quale persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione di legge e, per il resto, inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente: la Corte d’appello aveva infatti spiegato, in modo sintetico ma sufficiente, perché non fosse raggiunta la prova che il ricorrente fosse il destinatario delle espressioni diffamatorie, valorizzando il contesto elettorale, l’assenza di riferimenti univoci alla colleganza professionale, l’uso di termini come "amichetto" anziché collega di studio, la possibile riferibilità ad altri soggetti e l’impiego del plurale. Ha quindi confermato il diniego del risarcimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente, liquidate in euro 7.200 oltre accessori, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
Richiamato come norma sostanziale sulla diffamazione; la Corte non ne discute il contenuto astratto, ma verifica se gli elementi di fatto consentano di identificare il destinatario dell’offesa.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale fondamento dell’azione risarcitoria; il danno non viene riconosciuto perché manca la prova che l’offesa sia stata rivolta al ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza, se dovuto.
art. 12 l. 47/1948
Invocato dal ricorrente nel giudizio di merito per ottenere la pubblicazione della sentenza di condanna.
Massime di principio
- In tema di azione risarcitoria per diffamazione, non basta accertare la natura offensiva delle espressioni: il danneggiato deve provare anche che quelle espressioni fossero riferite a lui in modo sufficientemente univoco o comunque identificabile dal pubblico dei destinatari.
- La motivazione è apparente solo quando manca un percorso argomentativo minimamente intellegibile; non lo è quando il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni logiche per cui esclude l’identificazione della persona offesa.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: la critica che mira a una diversa lettura degli elementi probatori è inammissibile se richiede una nuova valutazione del fatto.
- Il giudice di merito non è tenuto a richiamare espressamente ogni singolo elemento del compendio probatorio, essendo sufficiente che la motivazione consenta di comprendere come sia stato raggiunto l’accertamento.
- Quando l’offesa è formulata in un contesto plurimo o ambiguo e mancano riferimenti nominativi o univoci, l’identificazione del soggetto leso non può presumersi, ma deve risultare da elementi oggettivi complessivamente convergenti.
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