Cassazione Civile, Ordinanza n. 01648/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che assumeva di aver riportato danni per un sinistro occorsogli il 4 novembre 2013 all'interno di una palestra gestita da una associazione sportiva dilettantistica. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; nel successivo giudizio d'appello la società assicuratrice aveva notificato la sentenza di primo grado via PEC al difensore dell'attore, e la Corte d'appello ha ritenuto che tale notifica avesse fatto decorrere il termine breve di impugnazione, dichiarando quindi tardivo l'appello proposto il 16 giugno 2022. In cassazione il ricorrente ha sostenuto: 1) che la notifica della sentenza di primo grado non si fosse perfezionata nei suoi confronti perché il difensore non avrebbe mai avuto effettiva conoscenza del contenuto della PEC, valorizzando riscontri del gestore di posta; 2) che la sentenza d'appello fosse nulla per motivazione illogica e meramente riproduttiva delle difese delle parti; 3) che fosse stato omesso l'esame del fatto decisivo consistente nel mancato transito della notifica nel sistema del difensore. La controricorrente ha sostenuto la correttezza della declaratoria di tardività, producendo documentazione attestante accettazione e consegna della notifica al destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sulla decorrenza del termine breve di impugnazione, perché nel regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022 la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato si perfeziona per il destinatario solo con la ricevuta di avvenuta consegna, che nel caso di specie risultava pacificamente generata. Ha inoltre dichiarato inammissibili, e comunque infondati, gli altri motivi, evidenziando la genericità delle doglianze, l'inosservanza degli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti e l'irrilevanza, in tema di errore sul governo del processo, del lamentato difetto motivazionale quando il risultato processuale sia corretto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione rende tardivo l'appello proposto oltre il termine.
Nel regime antecedente alla riforma del 2022 la notificazione telematica eseguita dall'avvocato si perfeziona per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.
Richiamato come discrimine temporale del regime applicabile alla notificazione telematica, ma la decisione è resa sul regime anteriore alla novella.
Le censure sono state ricondotte, secondo il loro contenuto, ai vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame, ma sono risultate inammissibili o infondate.
Il ricorrente deve indicare specificamente e localizzare gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, altrimenti la censura è inammissibile.
È necessario il deposito dei documenti richiamati secondo le forme e gli oneri imposti dal ricorso per cassazione.
Il giudice deve evitare attività processuali superflue e dilatorie; se il ricorso è prima facie infondato, è superfluo disporre rinnovazioni o integrazioni del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Nel regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato si perfeziona per il destinatario solo con la ricevuta di avvenuta consegna; la presenza di tale ricevuta esclude che possa invocarsi il mancato perfezionamento della notifica per il solo fatto di asserita mancata percezione del contenuto.
- Se la notificazione della sentenza di primo grado è validamente perfezionata e fa decorrere il termine breve, l'impugnazione proposta oltre quel termine è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione, le doglianze fondate su documenti o atti processuali devono rispettare rigorosamente gli oneri di specifica indicazione e localizzazione; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando la questione è di puro governo del processo, il vizio di motivazione non è decisivo se il risultato processuale è corretto; ciò che rileva è la correttezza dell'applicazione delle norme processuali.
- In presenza di un ricorso prima facie infondato, il giudice di legittimità può evitare rinnovazioni del contraddittorio o della notificazione nulla, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
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