Cassazione Civile, Ordinanza n. 01659/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008, fondato su una ricostruzione induttiva di maggiori redditi ritenuti incompatibili con il patrimonio posseduto (nove immobili urbani, un’autovettura e quote di una società di capitali). La contribuente aveva ottenuto annullamento in primo grado; in appello, dopo una precedente cassazione con rinvio per mancata comunicazione dell’udienza, la C.T.R. aveva nuovamente accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 e ritenendo nel merito giustificata la pretesa. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione degli artt. 12, comma 7, l. n. 212/2000 e 24 l. n. 4/1929, sostenendo che anche nell’accertamento in esame dovesse essere redatto un verbale di chiusura con decorso del termine di 60 giorni prima dell’emissione dell’atto; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la C.T.R., dopo avere escluso il vizio formale del contraddittorio, avrebbe omesso di esaminare le ulteriori questioni di merito e le eccezioni riproposte dalla contribuente avverso il contenuto dell’avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo non applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 agli accertamenti induttivi non svolti presso la sede del contribuente, poiché in tali ipotesi è già prevista una fase necessaria di contraddittorio procedimentale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la C.T.R. aveva dichiarato assorbite le censure di merito senza pronunciarsi sulle specifiche contestazioni della contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. per nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio di 60 giorni tra verbale di chiusura e atto impositivo non si applica agli accertamenti induttivi che non si svolgono presso la sede del contribuente, perché in tali ipotesi il contraddittorio procedimentale è già assicurato da una fase necessaria di interlocuzione.
art. 24 L. n. 4/1929
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie difensive nel procedimento di accertamento; il motivo è stato però respinto nei limiti in cui pretendeva l’applicazione del termine ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; è nulla la sentenza che reputi assorbite questioni di merito senza esaminarle, quando l’assorbimento non sia effettivamente configurabile.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati su metodo induttivo e non eseguiti presso i locali del contribuente, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non opera automaticamente, poiché la tutela partecipativa è già garantita da un contraddittorio procedimentale necessario.
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non può arrestarsi all’esame dei vizi formali dell’atto impugnato se sono state ritualmente dedotte questioni di merito sulla pretesa fiscale: deve pronunciarsi su tali questioni e, se del caso, rideterminare la pretesa nei limiti delle domande di parte.
- L’omessa pronuncia su specifiche censure di merito integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., anche quando il giudice abbia espresso una decisione sulla regolarità formale dell’atto e abbia impropriamente qualificato come assorbite le altre doglianze.
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