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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41456/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società sportiva dilettantistica per IRES, IVA e IRAP relative all'anno 2013. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo che l'Ufficio non avesse attivato il contraddittorio endoprocedimentale. La società aveva inoltre richiamato, a sostegno, l'assoluzione in sede penale dei soci in relazione ai rilievi sulle fatturazioni inesistenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: con il primo motivo, violazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio si era comunque svolto e che le osservazioni del contribuente erano generiche e comunque non idonee a superare la c.d. prova di resistenza; con il secondo motivo, violazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse valorizzato l'assoluzione penale, in modo da non rispettare l'autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso, applicando la sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83 del d.l. 18/2020 e, quindi, considerando tempestiva la notificazione del ricorso. Nel merito, ha respinto il primo motivo affermando che, nei casi contemplati dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000, la norma prevede già una sanzione di nullità per l'atto emesso prima del decorso del termine dilatorio, sicché non è richiesta la prova di resistenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il riferimento della CTR all'assoluzione penale era un argomento rafforzativo e non la base decisiva della decisione, fondata unicamente sulla nullità dell'accertamento per mancata attivazione del contraddittorio. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Termine per proporre ricorso per cassazione richiamato ai fini dell'eccezione di tardività.

  • art. 83 d.l. 18/2020

    Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020; ... è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali

    La sospensione dei termini processuali ha inciso sul computo del termine per il ricorso per cassazione, rendendolo tempestivo.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, l'inosservanza del termine dilatorio comporta nullità dell'atto impositivo; la previsione assorbe la prova di resistenza e non distingue tra tributi armonizzati e non.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    Norma invocata per sostenere l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale; nel caso concreto il motivo è stato reputato non pertinente alla ratio decidendi.

Massime di principio

  • Quando una norma interna prevede espressamente la nullità dell'atto impositivo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non è necessario verificare ex post, caso per caso, se il contraddittorio avrebbe potuto incidere diversamente sull'esito dell'accertamento.
  • La c.d. prova di resistenza opera solo in mancanza di una specifica sanzione di nullità prevista dalla disciplina interna; se la nullità è già comminata dalla legge, la sua applicazione è automatica rispetto alla violazione del termine o dell'obbligo di contraddittorio.
  • La validità del motivo di ricorso in cassazione richiede la critica della reale ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili i motivi che colpiscono argomentazioni soltanto rafforzative o meramente incidentali.
  • Ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario, la disciplina dello Statuto del contribuente deve essere letta nel senso che il termine dilatorio e la relativa sanzione di nullità assorbono il controllo sull'utilità concreta delle osservazioni del contribuente.
  • Nell'impugnazione per cassazione, la tempestività del ricorso va verificata tenendo conto delle sospensioni straordinarie dei termini processuali previste dalla normativa emergenziale.
  • Se una sentenza di merito fonda la decisione su un'unica ragione decisiva, il ricorso che censuri solo un argomento accessorio non coglie la ratio decidendi e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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