Cassazione Civile, Ordinanza n. 41453/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali, in conformità all'accordo intervenuto tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui la Regione Emilia-Romagna richiedeva tasse automobilistiche per veicoli concessi in leasing. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo, sulla base della giurisprudenza richiamata, che per il periodo considerato il soggetto tenuto al pagamento fosse l'utilizzatore del veicolo in locazione finanziaria. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Successivamente, prima della decisione sul ricorso, la Regione ha depositato atto di rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, sottoscritto dalle parti e dai difensori, a seguito di definizione stragiudiziale della lite, con richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata e per la proposta del relatore; il testo non ne sviluppa un'interpretazione di merito
cod. proc. civ.
richiamato in modo generico nel contesto della procedura camerale e della rinuncia al ricorso; il testo non specifica ulteriori norme applicate
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di definizione stragiudiziale della lite con accordo tra le parti, il giudice può dichiarare l'estinzione del processo e compensare le spese secondo quanto concordato.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non si pronuncia sul merito della controversia tributaria sottostante.
Come è indicizzato
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