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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41451/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e privato)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione ex art. 170 t.u. spese di giustizia, proposta da una ditta individuale contro il decreto di liquidazione del compenso per la custodia di materiale elettrico eseguita nell'ambito di un procedimento penale dal 10 maggio 2006 al 19 ottobre 2017. Il Tribunale di Napoli accoglieva in parte l'opposizione e liquidava un importo maggiore rispetto a quello originario, indicando il criterio di calcolo seguito. La Procura ricorreva per cassazione con un solo motivo, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente conteggiato due volte le tariffe per i primi 12 giorni e per il periodo dal 13° al 40° giorno, applicando una prima volta il tariffario UTE e una seconda volta il tariffario previsto da un decreto prefettizio del 30 dicembre 2008. La parte privata proponeva a sua volta ricorso incidentale contro la statuizione di 'nulla sulle spese', lamentando che, pur essendo stata parzialmente accolta l'opposizione, il Tribunale non avesse posto spese a carico dell'altra parte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della Procura sia il ricorso incidentale della parte privata. Quanto al ricorso principale, ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato in modo specifico il vizio denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, c.p.c., né le norme di diritto su cui fondava la censura; inoltre, poiché l'art. 5 del d.m. 256/2006 rinvia, per i beni diversi, all'art. 58 t.u. spese di giustizia e quindi agli usi locali, il ricorrente avrebbe dovuto indicare anche tali usi, cosa che non aveva fatto. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto che la formula 'nulla sulle spese' equivalesse sostanzialmente a una compensazione, e che la censura fosse inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché il Tribunale si era conformato a un orientamento consolidato secondo cui la soccombenza reciproca può ricorrere anche in caso di accoglimento parziale, anche solo quantitativo, della domanda. Le spese sono state dichiarate irripetibili; inoltre è stato dato atto dell'obbligo, a carico della parte che ha proposto il ricorso incidentale, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 170 t.u. spese di giustizia

    opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso

    è il rimedio esperibile contro il decreto di liquidazione delle spese di giustizia

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    forme dell'art. 15 d.lgs. 150/2011

    l'opposizione ex art. 170 t.u. spese di giustizia va proposta con il rito previsto da tale disposizione

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    il ricorrente non aveva indicato quale sarebbe il vizio denunciato

    il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare chiaramente il vizio censurato

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    con l'indicazione delle norme di diritto sulle quali si fonda

    il ricorso deve contenere l'esatta indicazione delle norme poste a fondamento della censura

  • art. 5 d.m. 256/2006

    prevede per i beni diversi il rinvio all'art. 58 t.u. spese di giustizia

    per la liquidazione del compenso relativo a beni diversi si applica il rinvio agli usi locali

  • art. 58 t.u. spese di giustizia

    la determinazione del compenso richiede l'indicazione degli usi locali applicabili

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    la censura è inammissibile ex art. 360, bis n.1

    è inammissibile il ricorso che contrasta con un principio di diritto consolidato cui il giudice di merito si è conformato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non individua con precisione il vizio denunciato, non richiama in modo puntuale le norme di diritto violate e non consente di comprendere l'oggetto effettivo della critica.
  • Quando la disciplina di liquidazione rinvia agli usi locali, il ricorrente che contesti il criterio applicato deve indicare specificamente quali usi siano rilevanti e in che termini essi siano stati disattesi; in difetto, il motivo difetta di specificità.
  • La formula 'nulla sulle spese' può essere letta come sostanziale compensazione delle spese quando la parte sia risultata solo parzialmente vittoriosa, anche per un accoglimento meramente quantitativo della domanda.
  • La soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese non presuppone necessariamente contrapposte domande totalmente autonome, ma può derivare anche dall'accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in più capi o solo in parte nel quantum.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile anche ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre una tesi incompatibile con un orientamento giurisprudenziale consolidato al quale il giudice di merito si è conformato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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