Cassazione Civile, Ordinanza n. 41457/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato solo parzialmente accolto. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché l'ente si era costituito in giudizio tramite un avvocato del libero foro. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile per il solo fatto di essere stato patrocinato da un avvocato del libero foro; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 182 c.p.c., assumendo che un eventuale difetto di ius postulandi sarebbe stato comunque sanabile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello per il solo motivo del patrocinio da parte di un avvocato del libero foro, poiché la costituzione dell'Agenzia a mezzo di tale difensore è consentita nei casi previsti dalla disciplina richiamata e non richiede ulteriori formalità o specifiche allegazioni sul presupposto legittimante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione di legge dedotta con il primo motivo
Il vizio è stato invocato per denunciare l'erronea applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 546/1992 da parte del giudice di appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione processuale dedotta con il secondo motivo
Il vizio è stato invocato per sostenere che la CTR non aveva considerato la sanatoria dell'eventuale difetto di ius postulandi.
art. 11 d.lgs. n. 546/1992
Disciplina la rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario; la Corte ha ritenuto che non fosse corretto dichiarare inammissibile l'appello dell'Agenzia per il solo fatto dell'uso di un avvocato del libero foro.
art. 182 c.p.c.
È stata evocata la sanatoria dell'eventuale difetto di rappresentanza o assistenza processuale, ma il motivo è rimasto assorbito dopo l'accoglimento del primo.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite, per le ipotesi speciali in cui interviene l'Avvocatura dello Stato previa apposita motivata delibera e nei casi di conflitto.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamati nel principio delle Sezioni Unite come parametri da rispettare per l'affidamento del patrocinio ad avvocati del libero foro.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
Richiamato come base degli atti di carattere generale che disciplinano la scelta del patrocinio esterno dell'Agenzia.
Massime di principio
- Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocato del libero foro può essere legittima a seconda dei casi previsti dalla disciplina applicabile, senza che sia necessaria un'esplicita allegazione o prova del presupposto legittimante quando la costituzione avvenga in una delle forme consentite.
- Non è inammissibile l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il solo fatto che sia stata sottoscritta e patrocinata da un avvocato del libero foro, ove la disciplina di settore consenta tale modalità di difesa.
- Quando il giudice di merito fonda l'inammissibilità dell'impugnazione su un preteso difetto di ius postulandi dell'Agenzia non coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale, la sentenza deve essere cassata con rinvio.
- L'eventuale questione sulla sanatoria del difetto di rappresentanza processuale resta assorbita se la Corte riconosce che la costituzione della parte era, in sé, validamente effettuata secondo la disciplina applicabile.
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