Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41455/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 per IRPEF e IVA, impugnato dalla contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato integralmente l’atto; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto parzialmente l’appello dell’Amministrazione, confermando l’annullamento limitatamente all’IVA sul presupposto che, trattandosi di accertamento "a tavolino" non preceduto da contraddittorio endoprocedimentale, l’atto fosse nullo per violazione del contraddittorio anche senza prova di resistenza. L’Agenzia delle entrate ricorre in cassazione con due motivi: con il primo denuncia motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo deduce violazione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, sostenendo che la CTR abbia errato nel ritenere automaticamente invalido l’accertamento IVA senza verificare la cd. prova di resistenza, necessaria nei tributi armonizzati quando l’accertamento sia stato svolto a tavolino. La contribuente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficientemente articolata e non meramente apparente. Accoglie invece il secondo motivo: richiama il principio per cui, nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell’atto, ma nelle ipotesi di accertamento a tavolino il giudice deve verificare in concreto, con la prova di resistenza, se il mancato contraddittorio abbia inciso sull’esito dell’accertamento. Poiché la CTR aveva annullato l’IVA senza compiere tale verifica, la sentenza viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o la motivazione perplessa/incomprensibile determinano nullità della sentenza; fuori da tali ipotesi, il vizio motivazionale rileva solo come omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile per nullità solo se scende sotto il minimo costituzionale richiesto dalla disposizione.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    La carenza radicale di motivazione o la motivazione incomprensibile integra nullità della sentenza.

  • art. 12, comma 7, l. 212/2000

    In tema di verifiche fiscali, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e le conseguenze della sua violazione dipendono dal tipo di accertamento: per gli accertamenti a tavolino nei tributi armonizzati il giudice deve verificare la concreta rilevanza della violazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente deve allegare e dimostrare le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio preventivo fosse stato attivato, per provare che la violazione ha inciso sull’esito dell’atto.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; altrimenti il controllo di legittimità sulla motivazione si concentra sull’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In materia di contraddittorio endoprocedimentale tributario, occorre distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati: per i primi il contraddittorio è dovuto, per i secondi sussiste solo se previsto dalla legge.
  • Nei tributi armonizzati, quando l’accertamento sia svolto a tavolino e non mediante accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, la nullità per mancato contraddittorio non è automatica e richiede la prova di resistenza, cioè la verifica concreta che la partecipazione del contribuente avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • La prova di resistenza non è richiesta nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività, nelle quali la violazione del termine o del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto secondo una valutazione ex ante.
  • Il giudice tributario non può limitarsi ad affermare in astratto l’illegittimità dell’atto per mancato contraddittorio, ma deve compiere una valutazione concreta dell’incidenza della violazione sul contenuto dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.