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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41452/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente un maggior reddito sulla base di investimenti patrimoniali effettuati nel 2007 e 2008, consistiti nell’acquisto di due unità immobiliari per importi di euro 240.000,00 e 246.000,00. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto; l’Agenzia aveva proposto appello, poi respinto dalla CTR. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della motivazione per contraddittorietà ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse prima dichiarato ammissibile l’appello e poi lo avesse ritenuto inammissibile. Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, perché la CTR si era limitata a rilevare che il contribuente disponeva di risorse finanziarie sufficienti per gli acquisti, senza accertare se tali somme derivassero da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, né se fossero state effettivamente accantonate e utilizzate per quelle spese; la CTR aveva inoltre affermato che il contribuente non doveva provare a quale specifica risorsa avesse attinto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse reale contraddizione tra la dichiarata ammissibilità dell’appello e il rilievo di inammissibilità, che in sostanza esprimeva una valutazione di infondatezza del motivo di gravame; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che in tema di accertamento sintetico l’onere della prova contraria grava sul contribuente, il quale deve dimostrare non solo l’esistenza di disponibilità finanziarie, ma anche la natura fiscalmente rilevante di tali somme, la loro entità e la durata del possesso, mediante idonea documentazione. La CTR aveva errato perché si era fermata alla mera verifica della capienza economica del contribuente senza accertare se le disponibilità provenissero da redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel procedimento di accertamento sintetico, una volta dimostrata la divergenza tra reddito dichiarato e reddito attribuibile, il contribuente deve provare che il maggior imponibile deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o da finanziamenti di terzi; la prova deve essere documentale e deve riguardare anche l’entità e la durata del possesso delle somme.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la censura di nullità è stata però respinta perché la CTR non aveva reso una motivazione realmente contraddittoria.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso la sua violazione nel caso concreto con riguardo al primo motivo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale e la proposta del relatore; non incide sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • In materia di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, quando l’Ufficio dimostri una significativa divergenza tra reddito dichiarato e capacità di spesa, il contribuente ha l’onere di fornire prova contraria specifica e documentale circa la provenienza delle somme utilizzate.
  • La prova contraria non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di denaro, ma deve investire anche la natura fiscale delle risorse, la loro entità e la durata del possesso, così da rendere credibile il collegamento tra quelle disponibilità e le spese contestate.
  • La sentenza del giudice tributario non è affetta da nullità per contraddittorietà della motivazione quando l’apparente uso di formule incompatibili sia riconducibile, in realtà, a una distinta valutazione di ammissibilità dell’appello e di infondatezza nel merito del motivo di gravame.
  • Nell’accertamento sintetico il giudice di merito non può fermarsi alla sola verifica della capienza economica astratta del contribuente, ma deve accertare se le disponibilità addotte siano riconducibili a redditi esenti, a redditi soggetti a ritenuta alla fonte o ad altre fonti idonee a giustificare la spesa contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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