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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04682/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto mutualistico di assegnazione di un immobile tra una cooperativa edilizia e un socio poi receduto. Il socio chiedeva la restituzione di quanto versato per la costruzione dell’alloggio prenotato, oltre al risarcimento del danno per la mancata ultimazione dell’immobile entro il termine indicato nel preliminare e per l’asserito ingiustificato aumento dei costi di edificazione. La clausola contrattuale prevedeva che, in caso di dimissioni o esclusione del socio, la restituzione delle somme versate sarebbe avvenuta solo se la cooperativa avesse accettato un nuovo socio sostitutivo nella medesima unità immobiliare. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non avverata la condizione sospensiva. La Corte d’appello, invece, ha riformato parzialmente la decisione e ha condannato la cooperativa alla restituzione di una somma inferiore, ritenendo inefficace la condizione per mancanza di un termine di avveramento, in quanto la protrazione indefinita della pendenza della condizione alterava l’equilibrio contrattuale e penalizzava ingiustificatamente il socio. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sulla tardività delle domande, sostenendo che la questione sulla mancata apposizione di un termine alla condizione sospensiva fosse stata introdotta solo tardivamente e che il Tribunale non si fosse pronunciato su di essa; con il secondo ha contestato la quantificazione della somma da restituire, deducendo violazione delle regole sull’onere della prova, poiché alcune voci incluse dalla Corte d’appello sarebbero state spese di gestione non rimborsabili e non sarebbe stata fornita prova che tutte le somme richieste rientrassero nei costi di costruzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della cooperativa. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il Tribunale aveva deciso la questione nel merito rigettando la domanda, sicché, per far valere il preteso vizio processuale o la tardività della domanda, la parte interessata avrebbe dovuto proporre impugnazione sul punto; in mancanza, si era formato giudicato interno. Ha inoltre chiarito che il secondo motivo era inammissibile perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della quantificazione delle somme, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato del socio è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per metà e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

    per la notificazione telematica è necessario il rispetto della disciplina su trasmissione e ricezione dei documenti informatici; la relata va redatta come documento informatico separato e sottoscritta con firma digitale, mentre l'atto notificato originariamente informatico non richiede firma digitale per la notifica.

  • art. 18 D.M. n. 44/2011

    consente l'allegazione a PEC di documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, nei formati tecnici consentiti.

  • art. 13, comma 1, Provvedimento 16.4.2014

    tra i formati consentiti per i documenti informatici da allegare alla notificazione telematica vi è il PDF.

  • art. 19-bis Provvedimento 16.4.2014

    se l'atto da notificare è un documento originale informatico, deve essere in formato PDF; non è ammessa la scansione per immagini.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma il motivo è stato respinto perché la questione processuale era già coperta da giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come base del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 183, VI comma c.p.c.

    richiamato nel contesto delle preclusioni assertive e istruttorie, rispetto alle deduzioni dell'attore ritenute dalla ricorrente tardive.

  • art. 1183 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla tesi dell'esigibilità della prestazione e della possibile fissazione giudiziale di un termine.

  • art. 1186 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa esigibilità anticipata della prestazione.

  • art. 2529 c.c.

    richiamato nel testo della clausola contrattuale come norma derogata dalla previsione di rimborso condizionato.

  • art. 2535 c.c.

    invocato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata dalla clausola di rimborso subordinato all'accettazione di un nuovo socio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la dichiarazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo civile, se il giudice di primo grado decide una questione processuale implicitamente rigettandola nel merito e la parte interessata non propone impugnazione sul punto, si forma giudicato interno e la questione non può essere riesaminata in cassazione.
  • La mancata deduzione tempestiva di un vizio processuale o di una preclusione non può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità quando la decisione di primo grado abbia comunque definito la controversia nel merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; la censura di violazione di legge è ammissibile solo se il giudice abbia realmente mal interpretato o mal applicato la norma a un fatto non regolato da essa.
  • In tema di notificazione telematica di atti processuali formati originariamente in digitale, non è necessaria la firma digitale dell'atto ai fini della notificazione, essendo sufficiente la conversione in PDF e il rispetto delle regole tecniche sulla relata e sugli allegati.
  • La conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e il raggiungimento dello scopo della notificazione sono decisivi per escludere la nullità di mere irregolarità formali della notifica telematica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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