Cassazione Civile, Ordinanza n. 22895/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento dell'ICI 2007. La società contribuente aveva ottenuto l'annullamento della pretesa davanti al giudice tributario provinciale; il Comune aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'impugnazione ritenendo, da un lato, inesistente la notifica dell'atto impositivo prodromico eseguita a mezzo poste private e, dall'altro, maturata la decadenza dal potere impositivo perché l'atto non risultava ricevuto dal contribuente entro il termine. Il Comune ha quindi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta privata, sostenendo la validità della notifica eseguita il 27/12/2012 tramite operatore postale privato munito del titolo abilitativo; 2) violazione della disciplina della cartella esattoriale, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente esteso alla cartella una censura riferita solo all'atto impositivo prodromico, trattandosi al più di un refuso; 3) violazione delle norme sulla decadenza dal potere impositivo, sostenendo che ai fini del rispetto del termine rileva la spedizione dell'atto entro il termine e non la sua ricezione da parte del contribuente, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ha respinto il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto valida la notifica dell'atto impositivo effettuata a mezzo poste private nel periodo di liberalizzazione del servizio postale, e ha ribadito che, ai fini della decadenza dal potere impositivo, rileva la data in cui l'ente impositore ha completato gli adempimenti necessari alla notifica, non quella di ricezione da parte del contribuente. La questione sulla cartella è stata reputata infondata perché nella decisione di merito il riferimento alla cartella era un mero refuso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto autosufficiente perché conteneva gli elementi essenziali della vicenda fattuale e processuale idonei a rendere comprensibili le censure.
Richiamato per la disciplina della liberalizzazione del servizio postale rilevante ai fini della notificazione a mezzo operatore privato.
art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 261/1999
La notificazione a mezzo posta privata è valida, nel periodo considerato, se eseguita da operatore in possesso della licenza individuale prevista dalla legge.
art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 261/1999
Indicato come titolo abilitativo idoneo per l'operatore postale privato.
Norma richiamata nel secondo motivo in relazione alla notificazione della cartella esattoriale.
Per gli atti tributari opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche ai fini della decadenza dal potere impositivo.
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
Ai fini del termine decadenziale, rileva la spedizione/completamento degli adempimenti notificatori entro il termine legale.
Massime di principio
- In tema di notificazione di atti impositivi tributari, nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione eseguita tramite operatore postale privato munito del titolo abilitativo richiesto è valida; l'inesistenza della notificazione resta confinata a ipotesi assolutamente residuali.
- Ai fini del rispetto del termine di decadenza dal potere impositivo, opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: è निर्णante la data in cui l'ente impositore compie gli adempimenti necessari per la notificazione, non quella in cui il destinatario riceve l'atto.
- Quando la motivazione della sentenza di merito contenga un riferimento meramente materiale o di refuso a un atto diverso da quello effettivamente scrutinato, tale imprecisione non comporta di per sé vizio della decisione se il contenuto decisorio è univoco.
- La validità della notificazione e la tempestività dell'esercizio del potere impositivo devono essere valutate distintamente: l'una attiene alla regolarità del procedimento notificatorio, l'altra al rispetto del termine decadenziale dell'ente.
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