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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17433/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Cinque imputati, giudicati con sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Vercelli, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione. Erano contestati delitti in materia di stupefacenti, descritti in rubrica come detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, con ulteriori contestazioni riguardanti, per uno di essi, l'aggravante ex art. 80, lett. b), d.P.R. 309/1990 e la confisca per sproporzione. I motivi dedotti riguardavano: per due ricorrenti, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p.; per un altro, la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; per un altro ancora, la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; per l'ultimo, la sussistenza dell'aggravante e la legittimità della confisca per sproporzione. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate o inammissibili tutte le doglianze, richiamando il limite di impugnabilità della sentenza di patteggiamento e il concetto di "errore manifesto" sulla qualificazione giuridica, nonché la motivazione del giudice di merito sulla provenienza illecita o comunque non giustificata delle somme confiscate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha affermato che, nel patteggiamento, non è deducibile con ricorso per cassazione la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né censure sul trattamento sanzionatorio se non si denuncia una pena illegale; quanto alla qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha escluso la ricorrenza di un errore manifesto; infine, ha ritenuto adeguatamente motivata la confisca disposta nei confronti dell'imputato interessato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti impugnata in cassazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole violazioni di legge tassativamente previste; restano fuori le censure sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. e, in assenza di pena illegale, le doglianze sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile come vizio di legittimità contro la sentenza di patteggiamento, salvo i limiti specifici dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 133 c.p.

    le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute non deducibili, non essendo stata prospettata una pena illegale.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    la deduzione dell'erronea mancata qualificazione nel fatto di lieve entità è ammissibile solo in caso di errore manifesto, qui escluso perché non immediatamente e indiscutibilmente configurabile.

  • art. 80, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990

    la censura sulla sussistenza dell'aggravante è stata reputata manifestamente infondata.

  • art. 31 cod. proc. amm. ?

  • art. 240 c.p.

    la confisca delle somme è stata confermata sulla base della ritenuta inverosimiglianza della giustificazione difensiva circa la provenienza lecita del denaro.

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione è fortemente limitato: non possono essere dedotte, come regola, censure sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché estranee ai motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono proponibili in cassazione solo quando si deduca una pena illegale; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L'errore nella qualificazione giuridica del fatto in sentenza di patteggiamento è censurabile solo se manifesto, cioè immediato, univoco e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
  • La contestazione sulla confisca deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito sulla provenienza delle somme o dei beni: se la ricostruzione difensiva è generica, tardiva o incompatibile con gli accertamenti, il motivo è infondato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleMisure di prevenzione
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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