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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17407/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il concorso nel reato di detenzione di hashish e marijuana. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come mera connivenza non punibile, che difettasse l'offensività della condotta e che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure si traducessero in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove e della credibilità delle dichiarazioni, attività non consentita nel giudizio di legittimità, e ha considerato adeguatamente motivata la ricostruzione della Corte territoriale sulla destinazione allo spaccio della sostanza e sulla concorrente responsabilità dell'imputato, oltre che sulla determinazione della pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto insindacabili in cassazione le doglianze che miravano a una diversa lettura delle risultanze probatorie e ha reputato non censurabile la motivazione della sentenza impugnata sia sulla responsabilità concorsuale sia sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La sentenza presuppone la punibilità della detenzione di hashish e marijuana finalizzata allo spaccio, valorizzando gli indici fattuali della destinazione a fini di cessione.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può risolversi in censure meramente fattuali o in una diversa valutazione del materiale probatorio, essendo deducibili soltanto vizi di motivazione nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili doglianze che si limitino a contestare la persuasività o la completezza della motivazione, o che chiedano una nuova lettura delle prove e delle risultanze di fatto.
  • La qualificazione della condotta come connivenza non punibile può essere esclusa quando il giudice di merito individui elementi fattuali univoci di partecipazione alla detenzione e alla disponibilità dello stupefacente, nonché di destinazione della sostanza allo spaccio.
  • La valutazione dell'offensività della condotta e della credibilità delle fonti probatorie appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolva in una riproposizione di contestazioni già vagliate e sia presente una motivazione congrua sullo scostamento dai minimi edittali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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