Cassazione Penale, Ordinanza n. 17409/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente di varia tipologia. La difesa ha dedotto: a) vizio di motivazione, ritenuta eccessivamente sintetica; b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e alla conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio. Nella parte finale del ricorso venivano anche richiamati precedenti giurisprudenziali sul comma 5 dell'art. 73, ma la Corte ha rilevato che tali richiami non integravano un autonomo motivo. La Corte di merito aveva escluso l'ipotesi lieve in ragione della diversa tipologia e del dato ponderale della sostanza, nonché della detenzione avvenuta mentre l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari per un fatto della stessa specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente per tre pagine, sicché era privo di fondamento il rilievo sulla motivazione "di 17 righe". Quanto al secondo motivo, ha rilevato che nei motivi di appello era stata dedotta la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., e non delle attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado; inoltre la motivazione della Corte territoriale sulla insussistenza dei presupposti di tale attenuante non era stata specificamente confutata. La Corte ha anche precisato che il richiamo all'art. 73, comma 5, non costituiva motivo autonomo e che, in ogni caso, la valutazione di esclusione dell'ipotesi lieve era sorretta da motivazione non illogica. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante non è riconoscibile quando la Corte di merito abbia escluso, con motivazione specifica e non confutata, la sussistenza dei relativi presupposti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il richiamo giurisprudenziale sull'ipotesi lieve non integra automaticamente un motivo autonomo; l'esclusione dell'ipotesi lieve è legittima quando sorretta da valutazione non illogica della tipologia, del quantitativo della sostanza e del contesto di detenzione, anche in pendenza di arresti domiciliari per fatto della stessa specie.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la brevità della motivazione quando la sentenza impugnata abbia in realtà fornito un apparato argomentativo adeguato e non manifestamente illogico.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento di un'attenuante deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la motivazione di merito sulla insussistenza dei presupposti non viene effettivamente confutata, il motivo è manifestamente infondato.
- I richiami a giurisprudenza sull'ipotesi lieve della detenzione di stupefacenti non valgono, da soli, come motivo di ricorso se non sono accompagnati da una censura puntuale della decisione di merito.
- L'esclusione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti è sorretta da motivazione congrua quando il giudice valorizza pluralità, tipologia e consistenza ponderale della sostanza, nonché il contesto di detenzione e la capacità dell'agente di operare nel narcotraffico anche durante una misura restrittiva.
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