Cassazione Penale, Ordinanza n. 17408/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza di condanna resa nei gradi di merito è rimasta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente di tipo crack in continuazione. La difesa ha dedotto vizio di motivazione sostenendo, da un lato, che non vi fosse spazio per ritenere una pluralità di reati e che dovesse essere accolta una valutazione unitaria della condotta; dall'altro, ha lamentato la mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproponessero in sostanza questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale: quest'ultima aveva valorizzato la pluralità di episodi di vendita, anche distinti temporalmente rispetto all'ingerimento di tre ovuli di crack (due dei quali promessi in vendita all'acquirente), escludendo così una valutazione unitaria; aveva inoltre escluso l'attenuante considerando il profitto complessivo delle cessioni non contestate, pari a Euro 360, e il contesto di regolare fornitura bisettimanale riferito dall'acquirente.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta insussistente in ragione del complessivo profitto conseguito dalle cessioni e del contesto di regolare fornitura della sostanza, incompatibili con una valutazione di speciale tenuità.
art. 73 d.P.R. 309/1990
È la norma sostanziale implicitamente posta a base della condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente (crack), anche se nel testo fornito non è riportato il numero di comma o la specifica fattispecie.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure di merito già specificamente esaminate e motivate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi.
- In tema di reati in materia di stupefacenti, la pluralità di episodi di cessione, specie se distinti anche temporalmente e inseriti in una serie di forniture non episodiche, può escludere una valutazione unitaria della condotta ai fini della configurazione del fatto come singolo episodio.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è configurabile quando il profitto complessivo delle cessioni e il contesto complessivo dell'attività illecita evidenziano un vantaggio economico non compatibile con la speciale tenuità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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