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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17403/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, indicato come destinatario di un procedimento per detenzione di cocaina, ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Bergamo del 18 settembre 2025, pronunciata in sede di rinvio dopo un precedente annullamento limitato al punto della confisca disposto con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il giudice di rinvio aveva nuovamente disposto la confisca del denaro in possesso dell'imputato, ritenendo applicabile l'art. 240-bis c.p. La difesa ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che la somma di euro 778 fosse giustificata in parte dalle monete provenienti dalle slot machines e in parte da proventi di una pregressa attività artigiana. La censura investiva quindi la valutazione sulla sproporzione e sull'assenza di giustificazioni plausibili circa la disponibilità del denaro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che la valutazione del Tribunale sull'assenza di plausibili giustificazioni in ordine al possesso della somma complessiva di euro 778 da parte del ricorrente, considerato disoccupato, era immune dai vizi dedotti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di rinvio interviene dopo l'annullamento del punto relativo alla confisca di una decisione resa con applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 240-bis c.p.

    È ritenuta applicabile la confisca allargata del denaro in possesso dell'imputato, sulla base della mancata dimostrazione di una plausibile giustificazione della sua provenienza.

  • art. 620 c.p.p.

    Non è espressamente indicato nel testo, ma l'esito di inammissibilità comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In tema di confisca allargata, il giudice può valorizzare l'assenza di plausibili giustificazioni sulla disponibilità di denaro o beni da parte dell'imputato, specie se tali disponibilità appaiono incompatibili con la sua condizione economica dichiarata o accertata.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo non illogico, della mancanza di una spiegazione credibile circa la provenienza della somma sottoposta a confisca.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure che mirano a sostituire una diversa lettura del fatto e delle risultanze probatorie alla valutazione del giudice di merito non sono ammissibili se la motivazione impugnata è immune da manifeste illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiConfisca

Testo integrale

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