Cassazione Penale, Ordinanza n. 17404/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, giudicata con rito abbreviato e condannata in primo grado per abbandono di rifiuti non pericolosi, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione alla conferma dell'affermazione di responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse errata e che i rifiuti cartacei rinvenuti dovessero essere attribuiti agli autori dei furti subiti dall'esercizio commerciale della ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure si risolvessero però in una critica al merito della valutazione probatoria e in una richiesta di diversa lettura delle risultanze processuali, non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi proposti non denunciavano un vero vizio di motivazione nei limiti deducibili in cassazione, ma contestavano l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito e chiedevano una rivalutazione dei fatti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente per delimitare i motivi deducibili in cassazione, escludendo le censure che mirano a una rivalutazione del merito e delle prove.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirino soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o una nuova comparazione delle prove.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi; restano inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o la puntualità della motivazione senza evidenziarne un vizio manifesto.
- Quando la Corte territoriale ha motivato in modo coerente la propria valutazione delle risultanze probatorie, il ricorso che si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende nei limiti previsti dalla legge.
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