Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30690/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della giusta indennità di espropriazione per un fondo sito nel Comune di Tropea, esteso mq 3.035. La Corte d’appello aveva fissato l’indennità complessiva in euro 106.225,00, ritenendo il terreno non edificabile perché gravato da vincolo di inedificabilità ex l.r. Calabria n. 14/1973, prorogato fino al 31 dicembre 1990, e da successivo vincolo paesaggistico relativo alla fascia costiera entro 300 metri dalla battigia. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo la nullità della consulenza tecnica d’ufficio per mancato invio della bozza alle parti e lesione del contraddittorio. Le controparti hanno resistito; alcune hanno proposto ricorso incidentale con tre motivi, contestando la qualificazione del fondo come non edificabile, sostenendo che al momento dell’approvazione dell’opera pubblica fosse scaduto il vincolo regionale e mancasse uno strumento urbanistico applicabile, e che il vincolo paesaggistico non comportasse inedificabilità assoluta. Hanno inoltre censurato la valutazione del reliquato residuo, assumendo che l’erronea qualificazione del bene avesse falsato anche la stima della porzione rimasta in proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale delle eredi e degli altri proprietari. Sul ricorso principale ha ritenuto che la dedotta nullità della consulenza tecnica fosse relativa e sanabile, comunque non tempestivamente eccepita nella prima difesa utile e formulata in modo non specifico quanto al pregiudizio subito. Sul ricorso incidentale ha respinto le censure sulla edificabilità del fondo, ribadendo che il vincolo paesaggistico costiero ha natura conformativa, non è soggetto a scadenza e incide sulla valutazione del bene, rendendo irrilevante il regime urbanistico locale ai fini della stima. Il terzo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese tra Comune e ricorrenti incidentali sono state compensate per reciproca soccombenza; il Comune è stato invece condannato a rifondere le spese ai controricorrenti del secondo gruppo. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 195 c.p.c.

    La mancata trasmissione della bozza della consulenza tecnica può dar luogo a nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente e se il contraddittorio viene recuperato.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per sostenere la dedotta lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità processuale è trattata come relativa e soggetta a sanatoria se non tempestivamente dedotta.

  • art. 196 c.p.c.

    Il contraddittorio sulla consulenza può essere recuperato mediante rimessione in termini per osservazioni dopo il deposito della relazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 1 L.R. Calabria n. 14/1973

    Richiamata per il vincolo di inedificabilità delle fasce costiere, ma ritenuta non decisiva in presenza del vincolo paesaggistico conformativo.

  • art. 4, ultimo comma, L. n. 10/1977

    Invocato per sostenere la tesi dell'edificabilità in assenza di strumento urbanistico; la censura è stata respinta.

  • art. 9, comma 1, lett. b, d.P.R. 380/2001

    Richiamato come disposizione sostitutiva della precedente disciplina sull'edificazione in assenza di piano.

  • L. n. 431/1985

    Il vincolo paesaggistico costiero derivante da tale legge è considerato conformativo e idoneo a incidere sulla valutazione del bene.

  • art. 7 L. n. 1497/1939

    Richiamato nel quadro della disciplina paesaggistica della zona costiera.

  • art. 82, comma 9, d.P.R. 616/1977

    Invocato dalle ricorrenti incidentali per sostenere la residua edificabilità soggetta ad autorizzazione.

  • art. 2 D.M. 21 settembre 1984

    Richiamato come fonte del vincolo paesaggistico costiero.

  • art. 146 d.lgs. 490/1999

    Indicato come reiterazione della disciplina paesaggistica sul bene.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale trasfusione della disciplina paesaggistica nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

  • art. 111 Cost.

    Evocato nel terzo motivo incidentale per censurare la motivazione sulla stima del reliquato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione alle parti della bozza della consulenza tecnica d'ufficio integra una nullità relativa, che deve essere eccepita nella prima difesa utile successiva al deposito dell'elaborato; in difetto, il vizio si sana.
  • La deduzione di nullità processuali è inammissibile se non indica in modo specifico il concreto pregiudizio subito e la decisività del vizio dedotto.
  • In tema di indennità di espropriazione, il vincolo paesaggistico costiero ha natura conformativa, non è soggetto a decadenza e incide sulla valutazione del bene, rendendo non determinante la sola disciplina urbanistica locale.
  • Ai fini della stima dell'area espropriata, occorre valorizzare non solo l'astratta edificabilità, ma tutte le caratteristiche concrete del bene e gli usi economicamente compatibili con i vincoli insistenti sul fondo.
  • L'eventuale giudicato formatosi sulla qualificazione giuridica del terreno in un giudizio sull'indennità di occupazione può rilevare come antecedente logico, ma non si estende automaticamente alla diversa domanda di indennità di espropriazione quanto al valore di mercato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.