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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30714/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un lotto di terreno concluso il 19 settembre 2003. Il promissario acquirente agiva per ottenere il trasferimento coattivo del bene per inadempimento della promittente venditrice, oppure, in subordine, la risoluzione del preliminare con restituzione del doppio della caparra e del prezzo versato, oltre interessi, deducendo anche una responsabilità professionale del soggetto che aveva partecipato alla stipula quale legale rappresentante della società. I convenuti si opponevano, chiedendo tra l'altro la nullità del preliminare o la risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale. In appello, il promissario acquirente censurava la mancata condanna dell'ex socio accomandatario e la mancata liquidazione del doppio della caparra e dei danni per responsabilità professionale. La Corte di merito aveva confermato la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice e aveva escluso la responsabilità personale dell'ex socio, ritenendo però infondata senza motivazione l'impugnazione incidentale dell'acquirente. In Cassazione, il ricorrente principale denunciava: 1) violazione delle norme sulla responsabilità del socio uscente e sulla legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali già assunte permane anche se l'obbligazione diventa esigibile dopo la cessione della partecipazione; 2) violazione dell'art. 2290 c.c. per avere la Corte ritenuto irrilevante la pregressa qualità di socio al momento della stipula; 3) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sulla mancata attribuzione del doppio della caparra e sulla domanda di risarcimento nei confronti del tecnico incaricato. I ricorsi incidentali contestavano, da un lato, la mancata declaratoria di risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale e la valutazione di gravità dell'inadempimento, dall'altro, la liquidazione degli interessi convenzionali e la mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che la sentenza d'appello fosse nulla per omessa motivazione sulla parte della domanda incidentale dell'acquirente relativa al doppio della caparra confirmatoria e alla domanda risarcitoria contro il soggetto indicato come tecnico/professionista. Ha invece rigettato i primi due motivi del ricorso principale, confermando che, nelle società di persone, il socio uscito non risponde verso i terzi per obbligazioni sociali divenute esigibili dopo lo scioglimento del rapporto, se il recesso/uscita è stato portato a conoscenza del terzo. Ha rigettato anche i ricorsi incidentali: quanto alla pretesa risoluzione di diritto per termine essenziale, ha ritenuto che il mancato adempimento dipendesse da un inadempimento imputabile alla promittente venditrice e che, comunque, la pronuncia d'appello conteneva un rigetto implicito incompatibile con quella domanda; quanto agli interessi e alla consulenza tecnica, ha ravvisato rispettivamente il difetto di interesse e la correttezza del rigetto implicito della rinnovazione della CTU. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento è stata ritenuta correttamente pronunciata perché la controparte non aveva provato il tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte nel preliminare e necessarie al trasferimento del bene.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento è stata desunta dal fatto che le prestazioni omesse erano essenziali per la conclusione del definitivo e per il trasferimento del bene.

  • art. 1457 c.c.

    Il termine essenziale non comporta risoluzione di diritto quando il mancato rispetto del termine dipenda da un inadempimento imputabile a chi invoca la risoluzione; il comportamento contrario a buona fede dell'altra parte può rilevare come fatto impeditivo.

  • art. 2290 c.c.

    "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento"

    La responsabilità del socio uscente verso i terzi si arresta con lo scioglimento del rapporto sociale, purché questo sia reso opponibile ai terzi; conta il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile e resta inadempiuta, non solo quello della sua originaria assunzione.

  • art. 2304 c.c.

    Il beneficio di preventiva escussione opera in fase esecutiva e non incide sulla legittimazione passiva del socio illimitatamente responsabile.

  • art. 2313 c.c.

    Richiamato per individuare la responsabilità dei soci nelle società in accomandita semplice.

  • art. 2318 c.c.

    Richiamato per il regime di responsabilità dei soci accomandatari, con rinvio alla disciplina della responsabilità illimitata.

  • art. 1306 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata motivazione su una domanda o eccezione può integrare vizio, ma non quando vi sia un rigetto implicito incompatibile con la soluzione adottata sulla questione principale.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva su un capo di domanda o su un punto decisivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali gravava sulla parte che invocava la risoluzione per scadenza del termine essenziale.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla misura degli interessi dovuti sulla restituzione delle somme.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato nella contestazione degli interessi convenzionali e della loro specifica approvazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato ritenuto sussistente il presupposto per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali, se dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come rito della trattazione camerale.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, il socio che esce dalla compagine non risponde verso i terzi per le obbligazioni sociali nella misura in cui, al momento in cui la prestazione diventa esigibile e resta inadempiuta, il rapporto sociale con quel socio sia già cessato e lo scioglimento sia opponibile al terzo.
  • Il beneficio di preventiva escussione riguarda solo la fase esecutiva e non elimina la legittimazione passiva del socio illimitatamente responsabile; tuttavia, nel caso del socio uscente, la responsabilità verso i terzi è temporalmente limitata ai rapporti ancora efficaci nei suoi confronti secondo l'art. 2290 c.c.
  • La risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale non può essere invocata da chi sia a sua volta inadempiente rispetto alle prestazioni preliminari necessarie a rendere possibile l'adempimento richiesto; il comportamento contrario a buona fede della parte che invoca la risoluzione può costituire fatto impeditivo.
  • Quando la sentenza d'appello omette di esaminare espressamente un motivo, non vi è vizio di omessa pronuncia se la decisione contiene un rigetto implicito logicamente incompatibile con la pretesa non esaminata.
  • Nel giudizio d'appello, la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non introduce un nuovo mezzo di prova; il suo rigetto può essere implicito, ma il giudice deve comunque confrontarsi con le critiche tecniche mosse alla decisione impugnata.
  • Chi invoca la risoluzione per inadempimento o per termine essenziale deve dimostrare, secondo il riparto dell'onere probatorio, che le obbligazioni preparatorie o accessorie poste a suo carico sono state adempiute o che l'inadempimento è dipeso esclusivamente dall'altra parte.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareAmministratoriRicorso per cassazione
RamiContrattiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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