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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30708/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice. Un soggetto che aveva prestato garanzia per quel debito aveva poi trasferito alla moglie la propria quota di un immobile e donato un altro immobile. La creditrice ha agito in revocatoria sostenendo che quei trasferimenti avessero sottratto beni alla garanzia patrimoniale. I convenuti hanno difeso gli atti affermando che la vendita era avvenuta per estinguere un debito pregresso del marito verso la moglie, derivante da prelievi asseritamente indebiti di somme appartenenti alla moglie o comunque alla società di cui ella era socia. Nei motivi di ricorso hanno denunciato: 1) violazione delle norme sulla revocatoria e sulle obbligazioni, assumendo che l'atto di trasferimento fosse compiuto a soddisfazione di un debito scaduto e quindi non revocabile; 2) violazione di legge e motivazione assente, sostenendo che, escluso il mutuo, la corte avrebbe dovuto qualificare il prelievo come illecito fonte di obbligo restitutorio, poi adempiuto con il trasferimento immobiliare; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e motivazione mancante, contestando la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo alla moglie e la rilevanza di una donazione di modesto valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della procura per conflitto di interessi, osservando che i due coniugi avevano un interesse comune a conservare efficace l'atto compiuto. Quanto al primo e al secondo motivo, la Corte ha affermato che, in materia di revocatoria, incombe sul convenuto dimostrare che l'atto di disposizione è stato posto in essere per estinguere un debito scaduto; in difetto di tale prova, non grava sul giudice l'onere di ricostruire autonomamente il titolo dei pretesi rapporti sottostanti. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva accertato in fatto, in modo non sindacabile in cassazione, l'assenza di prova sia del mutuo sia di un'obbligazione restitutoria derivante da prelievi indebiti, mentre emergeva che le somme erano state impiegate per uno scopo comune. Sul terzo motivo, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché si limitava a contestare la valutazione delle prove e non confrontava la ratio decidendi: la consapevolezza della moglie era stata desunta dal decreto ingiuntivo ricevuto e dalla conoscenza della fideiussione prestata dal marito. La Corte ha infine precisato che la revocatoria non richiede una soglia minima di valore dell'atto dispositivo, essendo sufficiente qualsiasi diminuzione, anche qualitativa, del patrimonio del debitore. È stata disposta la condanna dei ricorrenti alle spese e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'atto dispositivo è revocabile se pregiudica la garanzia patrimoniale del creditore; il convenuto deve provare che esso è stato compiuto per estinguere un debito scaduto, e la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta da elementi indiziari specifici.

  • art. 1186 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel contesto della pretesa esistenza di un debito scaduto, senza che la Corte ne ricavi una regola decisiva autonoma.

  • art. 1241 c.c. e ss.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla dedotta estinzione del debito per compensazione o comunque per estinzione del rapporto obbligatorio, ma non decisivi ai fini dell'esito.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'esistenza di un mutuo tra coniugi, ma la Corte rileva che il mutuo, pur non soggetto a forma scritta, deve comunque essere provato nella sua conclusione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione e l'operato del giudice di merito; la Corte non ravvisa violazioni processuali rilevanti.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato per sostenere la fonte dell'obbligazione restitutoria derivante dal prelievo di somme altrui, ma la Corte afferma che tale fonte non è stata provata.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come possibile base dell'obbligo restitutorio per prelievo indebito; la Corte osserva che anche tale pretesa richiedeva prova dell'illiceità del prelievo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata nel dispositivo.

Massime di principio

  • In azione revocatoria, il convenuto che invochi la natura solutoria dell'atto deve provare che esso sia stato compiuto in adempimento di un debito scaduto; in mancanza di tale prova, l'atto resta revocabile se oggettivamente pregiudizievole per la garanzia patrimoniale.
  • Il giudice di merito non è tenuto a ricostruire d'ufficio il titolo dei rapporti sottostanti a un atto dispositivo quando la parte convenuta non abbia fornito prova del debito che ne giustificherebbe l'efficacia solutoria.
  • Il mutuo non richiede forma scritta, ma la sua esistenza deve essere comunque dimostrata con elementi idonei; la mera allegazione di un rapporto di restituzione non basta.
  • Ai fini della revocatoria, la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta da elementi indiziari concreti e non richiede necessariamente la partecipazione del terzo al rapporto originario di debito.
  • La revocatoria ordinaria non presuppone una soglia minima di valore del bene o dell'atto dispositivo: è sufficiente qualsiasi diminuzione, anche solo qualitativa, della garanzia patrimoniale del debitore.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoOpposizioni esecutiveProve
RamiResponsabilità civileObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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