Cassazione Civile, Ordinanza n. 30688/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato l'8.10.2024. Ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c., il giudizio è stato dichiarato estinto. Poiché la parte intimata non si è costituita, la Corte ha disposto nulla sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di una somma dovuta a titolo di mutuo contratto da un dipendente, nell'ambito di una cessione del quinto dello stipendio. L'opposizione al decreto era stata riassunta dopo la declaratoria di incompetenza del giudice che lo aveva emesso e il giudice di pace, poi il tribunale in appello, avevano condannato la società consortile subentrata al dipendente al pagamento della somma. La società ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: (1) violazione degli artt. 50 e 125 c.p.c. per mancata dichiarazione di inammissibilità della riassunzione, sostenendo che, dopo la revoca del decreto per incompetenza territoriale, il creditore avrebbe dovuto notificare una nuova citazione personalmente e non traslatio iudicii; (2) violazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. per asserita inefficacia della procura alla lite dopo la revoca del decreto ingiuntivo; (3) violazione degli artt. 1269 e ss. c.c. per erronea qualificazione del rapporto come cessione del quinto anziché delegazione di pagamento, con conseguente pretesa inopponibilità del mutuo alla ricorrente quale delegata non accettante; (4) violazione degli artt. 7 e 39 d.P.R. n. 180/1950 per non avere considerato che la società aveva capitale sociale interamente appartenente a enti pubblici e dunque sarebbe stata assimilabile alla PA ai fini della disciplina invocata; (5) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 391, comma 2, c.p.c.
a norma dell’art. 391, c. 2, c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
artt. 50 e 125 c.p.c.
violazione degli artt. 50 e 125, c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità della riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza.
artt. 83 e 84 c.p.c.
violazione degli artt. 83 e 84, c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la perdita di efficacia della procura alla lite dopo la revoca del decreto ingiuntivo.
artt. 1269 e ss. c.c.
violazione degli artt. 1269 e ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come delegazione di pagamento anziché cessione del quinto.
artt. 7 e 39 dpr n. 180/1950
violazione degli artt. 7 e 39 dpr n. 180/1950
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inopponibilità del contratto di mutuo e l'applicabilità della disciplina della cessione degli stipendi dei dipendenti pubblici.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c., senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può disporre nulla sulle spese se la parte intimata non si è costituita.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non vengono scrutinati i profili di merito o di rito dedotti con i motivi di ricorso.
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