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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30710/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia riguarda un ricorso per equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposto da due soggetti che avevano partecipato al giudizio presupposto sia in proprio sia quali eredi di una precedente parte. Il processo presupposto era un giudizio di divisione ereditaria iniziato nel 2008 e definito con verbale di conciliazione nel 2016. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo, liquidandolo in misura pro quota e ritenendo che i ricorrenti non avessero subito in proprio un pregiudizio, perché la controversia si era conclusa con conciliazione, e aveva inoltre detratto alcuni periodi di sospensione/interruzione e rinvii richiesti concordemente dalle parti. Con il primo motivo di ricorso in cassazione i ricorrenti deducono violazione degli artt. 2, comma 2-bis, e 2-bis della L. n. 89/2001, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato che essi erano già parti del giudizio presupposto in proprio, e quindi la durata irragionevole andava valutata anche con riferimento al loro autonomo diritto, non solo alla posizione della dante causa. Con il secondo motivo denunciano violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione soltanto parziale delle spese, parametrata a un valore ritenuto non corretto; tale censura è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la doglianza sulla mancata considerazione della partecipazione dei ricorrenti al giudizio presupposto anche in proprio. Ha affermato che, poiché i ricorrenti avevano chiesto l'indennizzo sia iure proprio sia iure successionis, il giudice del rinvio doveva verificare la durata irragionevole non solo al momento della morte della dante causa, ma anche con riferimento all'intero procedimento, ricostruendo analiticamente le diverse frazioni temporali. La Corte ha inoltre rilevato che la continuità della posizione processuale dell'erede rispetto al de cuius non esclude il diritto all'indennizzo maturato dalla de cuius e trasmesso agli eredi, ma neppure assorbe il diritto autonomo maturato in proprio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto della Corte d'appello di Salerno è stato cassato con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge e omesso esame rilevante

  • art. 392 c.p.c.

    indica la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio dopo la precedente cassazione

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001

    è richiamato come norma sulla misura e sul riconoscimento dell'equa riparazione per durata irragionevole del processo

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    viene invocato insieme all'art. 2, comma 2-bis, per censurare la valutazione della durata irragionevole e del pregiudizio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato ai fini della regolazione delle spese di lite

  • L. n. 89/2001

    disciplina l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, se il richiedente era già parte del processo presupposto in proprio, la durata irragionevole deve essere valutata anche con riguardo alla sua posizione autonoma, senza limitarsi al periodo successivo alla successione nella posizione della dante causa.
  • La qualità di erede del soggetto originariamente parte del processo non esaurisce la legittimazione alla domanda di indennizzo: al diritto maturato dal de cuius e trasmesso iure successionis può affiancarsi il diritto autonomo maturato iure proprio per la partecipazione personale al giudizio presupposto.
  • Quando il ricorso per cassazione denuncia un errore nell'impostazione del periodo rilevante ai fini dell'equa riparazione, il giudice di merito deve procedere a una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali del processo presupposto per verificarne la ragionevole durata.
  • La questione della regolazione delle spese può restare assorbita quando venga accolto il motivo principale che incide sull'an della liquidazione dell'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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