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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30700/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da rapporti di conto corrente bancario intercorsi tra il correntista e l’istituto di credito, poi estinti con un contratto di mutuo fondiario stipulato, secondo la prospettazione dell’attore, al solo fine di ripianare le passività maturate sui conti. Il correntista ha agito per ottenere la ripetizione di indebito, deducendo la nullità di clausole dei conti correnti e del successivo mutuo; la banca ha eccepito, tra l’altro, il difetto di prova dei pagamenti indebiti, la mancata produzione dei contratti e degli estratti conto, la prescrizione della pretesa per alcuni rapporti e l’assenza di collegamento negoziale tra i conti correnti e il mutuo. In appello il correntista ha insistito sulla unitarietà della vicenda negoziale e sull’interruzione della prescrizione tramite raccomandate, sostenendo inoltre che il mutuo fosse privo di causa tipica perché non avrebbe comportato nuova liquidità ma solo la chiusura del debito pregresso; la banca ha proposto ricorso incidentale deducendo l’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che la censura sulla prescrizione non superasse il rilievo decisivo del giudicato interno o comunque del mancato valido contrasto della statuizione di merito fondata sul difetto di prova delle nullità contrattuali e dei pagamenti indebiti; ha inoltre osservato che la doglianza sul mutuo introduceva, in parte, una questione nuova sulla causa del contratto, non ritualmente prospettata nei gradi di merito. Quanto al ricorso incidentale, lo ha reputato inammissibile perché proposto dalla parte sostanzialmente vittoriosa, quindi priva di un interesse attuale a impugnare. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è qualificato come potere officioso e residuale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile aliunde e non con finalità esplorative.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte esclude che sussista un vizio idoneo ad accogliere il motivo.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato in relazione alla prescrizione; la Corte non lo applica in modo favorevole al ricorrente perché ritiene assorbente il difetto di prova e il giudicato interno.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure vengono ricondotte ai vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame; la Corte reputa i motivi inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi o perché introducono questioni nuove.

  • art. 1813 c.c.

    Invocato per sostenere che il mutuo richiede la consegna di somme e il trasferimento della loro disponibilità; la Corte non entra nel merito perché la censura è considerata nuova e non autosufficiente.

  • art. 1814 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di causa e natura del mutuo; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per la dedotta nullità del mutuo per difetto di causa; la Corte considera la doglianza nuova e non rituale.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato come norma sulla nullità negoziale; la Corte afferma che le nullità rilevabili d’ufficio richiedono fatti costitutivi ritualmente allegati.

  • art. 832 c.c.

    Menzi o n a t o nel motivo, ma non centrale nella decisione; non produce un principio applicato dalla Corte.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la novità della censura in appello/cassazione; la Corte condivide la preclusione rispetto a nuove domande o nuove allegazioni.

  • art. 38 D.Lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato in relazione al mutuo fondiario; la Corte non si pronuncia sulla validità del contratto sotto tale specifico profilo perché ritiene la censura inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale sull’ammissibilità dell’appello; la Corte dichiara il ricorso incidentale inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale; la Corte ribadisce che la parte vittoriosa non ha interesse a impugnare tale profilo.

  • art. 322 c.p.c.

    Richiamato in relazione al ricorso incidentale; la Corte ribadisce la necessità di soccombenza/interesse a impugnare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito fondato sulla nullità di rapporti bancari, l’attore deve fornire prova adeguata dei contratti, degli estratti conto e dei pagamenti asseritamente indebiti; in mancanza, la domanda può essere respinta per difetto di prova senza che l’ordine di esibizione del giudice possa fungere da surrogato generale dell’onere probatorio.
  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e non può essere utilizzato per una ricerca esplorativa della prova.
  • Le nullità negoziali possono essere rilevate d’ufficio solo se i fatti costitutivi risultano ritualmente allegati nel processo; non è consentito introdurre in cassazione una nuova causa di nullità non prospettata nei gradi di merito.
  • La censura di cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito poggia sul difetto di prova della nullità o dell’indebito, la sola discussione sulla prescrizione non è sufficiente a scardinarla.
  • Il ricorso incidentale della parte sostanzialmente vittoriosa è inammissibile in assenza di un concreto interesse ad impugnare derivante da una soccombenza, anche solo parziale, su una questione sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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