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Sentenza

Sentenza del 30/01/2018 n. 2236 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il 2000, notificato agli eredi dopo la morte di P.V., con cui erano state recuperate maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA sulla base di maggiori ricavi pari a Lire 1.753.046.947. La somma comprendeva Lire 51.985.999 e Lire 11.140.000 relative ad assegni e cambiali non riscontrati in contabilità, nonché Lire 1.689.920.948 ricavati dal confronto tra giacenze contabili ed effettive di magazzino, applicando un ricarico del 19,3085%. I ricorrenti contestavano, tra l’altro, la rilevazione e valorizzazione delle giacenze, l’applicazione del metodo LIFO, la percentuale di ricarico e l’imputazione all’intero anno 2000 di ricavi riferiti al periodo 1 gennaio 1999-27 gennaio 2000. La CTP di Agrigento aveva respinto il ricorso il 29 agosto 2007 e la CTR aveva rigettato l’appello il 12 ottobre 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo: la CTR aveva risposto con una motivazione generica e apparente alle specifiche doglianze sull’accertamento e sulla ripartizione temporale dei ricavi, senza considerare che l’appello devolve al giudice di secondo grado la questione controversa già sottoposta al primo giudice. Ha rigettato il primo motivo, escludendo l’omessa pronuncia perché il rigetto complessivo dell’appello comprendeva i motivi riportati nella sentenza; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, anch’essi relativi alla pretesa e alla sua imputazione temporale; ha dichiarato inammissibile il quinto, perché diretto contro l’atto impositivo senza indicare se e come la questione fosse stata sottoposta alla CTR, e il sesto, perché formulato come violazione di legge ma diretto in realtà a contestare la motivazione o il merito dell’accertamento. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia non è fondata quando la sentenza, pur respingendo complessivamente l’impugnazione, dà conto dei motivi sottoposti al giudice e la statuizione finale li comprende.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    A fronte degli specifici e dettagliati motivi di appello, che censuravano la sentenza di primo grado per non avere dato risposta alle medesime doglianze già formulato nel ricorso introduttivo, la Commissione tributaria regionale ha fornito una motivazione generica (raffrontata alla specificità dei motivi di appello) ed apparente, limitandosi ad osservare che "i motivi dedotti non censurano la sentenza impugnata ma propongono con nuova veste i motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento già dedotti nel ricorso introduttivo".

    La motivazione è apparente quando, a fronte di censure d’appello specifiche, il giudice si limita a liquidarle come mera riproposizione dei motivi originari senza esaminarne il contenuto e le ragioni.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare effettivamente una violazione di legge; non è ammissibile usarlo per proporre contestazioni di merito o censure che riguardano, in realtà, la motivazione.

  • Art. 59 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente nel 2000

    La questione relativa a questa disposizione è stata assorbita dall’accoglimento del secondo motivo e non ha ricevuto una decisione di merito.

  • Artt. 7 e 75 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le censure basate su queste disposizioni, relative all’imputazione dei ricavi al periodo d’imposta, sono state assorbite dall’accoglimento del motivo sulla carenza di motivazione della CTR.

  • Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La questione relativa alla corretta imputazione temporale della pretesa fiscale è stata assorbita e non decisa nel merito.

  • Artt. 20, 30 e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le censure concernenti la pretesa IVA e la sua imputazione temporale sono state assorbite dall’accoglimento del motivo sulla motivazione apparente.

  • Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La censura relativa al divieto di accertamenti integrativi in assenza di nuovi elementi è stata dichiarata inammissibile, perché i ricorrenti non hanno indicato se e come la questione fosse stata sottoposta al giudice d’appello.

  • Art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La censura sulla decadenza dall’accertamento IVA per il 1999 è stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione della sua precedente deduzione davanti alla CTR.

  • Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La contestazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi è inammissibile se, pur presentata come violazione di legge, mira in concreto a ottenere una nuova valutazione della motivazione o del merito dell’accertamento.

Massime di principio

  • In appello si possono riproporre le questioni già sollevate in primo grado: l’appello devolve al giudice di secondo grado la controversia sottostante e non è limitato alla critica formale della sentenza. Il giudice deve quindi esaminare le censure riproposte e rispondere in modo adeguato alla loro specificità.
  • Una motivazione è apparente quando non affronta realmente le questioni decisive e si limita a formule generiche, soprattutto se le doglianze sono dettagliate e riguardano aspetti centrali dell’accertamento.
  • Nel ricorso per cassazione occorre indicare con precisione se e dove una questione sia stata proposta nei gradi di merito; contestare direttamente l’atto impositivo senza dimostrare che il giudice d’appello fosse stato investito della questione può comportare l’inammissibilità.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti, le presunzioni o la motivazione del giudice di merito.
  • La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non annulla automaticamente l’accertamento fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni rimaste senza risposta, compresa la corretta valutazione delle contestazioni e l’eventuale ripartizione dei ricavi tra i periodi d’imposta.

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