Sentenza del 30/01/2018 n. 2216 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza n. 66/15/10 della C.T.R. dell’Emilia-Romagna, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e giudicato legittima la comunicazione-ingiunzione per il recupero, ai fini ILOR e IRPEG, dei benefici fruiti nell’anno d’imposta 1997 e qualificati come aiuti di Stato illegittimi dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE. Con il primo motivo ha sostenuto che il D.L. n. 10/2007 fosse stato applicato retroattivamente e che, prima dell’ingiunzione, avesse già trasmesso al Ministero la documentazione richiesta dalla disciplina allora vigente. Con il secondo ha affermato che tale invio avesse comunque raggiunto lo scopo previsto, contestando inoltre che il termine di quindici giorni per trasmettere la documentazione all’ufficio fosse decadenziale o perentorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi e sufficiente la motivazione della C.T.R. Ha stabilito che, dopo la notifica della comunicazione-ingiunzione, l’esenzione dal recupero poteva essere ottenuta soltanto seguendo la procedura prevista dall’art. 1, commi 9 e 10, del D.L. n. 10/2007: l’invio precedente al Ministero, effettuato secondo la disciplina transitoria del D.M. 21 luglio 2006, non sostituiva la documentazione da consegnare o inviare all’ufficio che aveva emesso l’atto. Il termine di quindici giorni dalla notifica è perentorio, anche se la legge non lo qualifica espressamente così, in ragione della natura eccezionale delle agevolazioni e della necessità di rispettarne le condizioni. Spese del giudizio di cassazione compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, commi 9 e 10
Al termine di quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione, previsto dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 10, per l'invio della prescritta documentazione, deve riconoscersi natura perentoria.
Per avvalersi dell’esenzione dal recupero degli aiuti, il beneficiario deve presentare all’ufficio che ha emesso la comunicazione-ingiunzione la documentazione prevista dalla norma entro quindici giorni dalla notifica. La Corte considera il termine perentorio anche in assenza di un’espressa qualificazione legislativa.
D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 11
Non assume, pertanto, rilievo, una volta emesso l'atto di recupero, la circostanza che la società contribuente, sulla base del D.M. 21 luglio 2006, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali di non applicazione totale o parziale del recupero degli aiuti di Stato, disposto con decisione della Comunità europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, abbia in precedenza inoltrato la documentazione probatoria volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione dal recupero, posto che la disciplina dettata dal citato decreto ministeriale ha natura transitoria (art. 1), in attesa della definizione dei ricorsi pendenti presso la Corte di giustizia, tenuto altresì conto che del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 11, ha abrogato le modalità accertative della ricorrenza dei presupposti per l'esenzione, in precedenza previste dalla L. n. 62 del 2005 (commi da 2 a 6).
La disciplina del D.L. n. 10/2007 regola la procedura da seguire dopo l’emissione dell’atto di recupero e ha superato le precedenti modalità di accertamento previste dalla L. n. 62/2005. La documentazione trasmessa in precedenza al Ministero secondo la disciplina transitoria non vale, quindi, come adempimento della procedura richiesta dalla nuova norma.
D.M. 21 luglio 2006, art. 1
Non assume, pertanto, rilievo, una volta emesso l'atto di recupero, la circostanza che la società contribuente, sulla base del D.M. 21 luglio 2006, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali di non applicazione totale o parziale del recupero degli aiuti di Stato, disposto con decisione della Comunità europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, abbia in precedenza inoltrato la documentazione probatoria volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione dal recupero, posto che la disciplina dettata dal citato decreto ministeriale ha natura transitoria (art. 1), in attesa della definizione dei ricorsi pendenti presso la Corte di giustizia, tenuto altresì conto che del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 11, ha abrogato le modalità accertative della ricorrenza dei presupposti per l'esenzione, in precedenza previste dalla L. n. 62 del 2005 (commi da 2 a 6).
Il decreto ministeriale disciplinava in via transitoria la valutazione dei casi di possibile esenzione. La documentazione prodotta secondo tale procedura prima dell’ingiunzione non esonera dal rispetto della successiva procedura prevista dal D.L. n. 10/2007.
Art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE
La controversia riguarda il recupero di benefici fiscali qualificati come aiuti di Stato illegittimi. L’eventuale deroga al recupero deve essere dimostrata dal beneficiario secondo la procedura applicabile.
Art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile
Non sussiste, anzitutto, la asserita violazione del principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 preleggi, posto che, una volta notificata la comunicazione-ingiunzione volta al recupero dei benefici concessi, in applicazione del disposto del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, commi 9 e 10, il contribuente può ottenere l'esenzione dal recupero dei benefici concessi esclusivamente attivando la procedura prevista dalla citata norma.
La Corte esclude la retroattività: la procedura del D.L. n. 10/2007 si applica per ottenere l’esenzione una volta notificato l’atto di recupero e non invalida retroattivamente l’invio documentale compiuto in precedenza secondo la disciplina allora vigente.
L. 23 dicembre 2005, n. 62, art. 1, commi da 2 a 6
Non assume, pertanto, rilievo, una volta emesso l'atto di recupero, la circostanza che la società contribuente, sulla base del D.M. 21 luglio 2006, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali di non applicazione totale o parziale del recupero degli aiuti di Stato, disposto con decisione della Comunità europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, abbia in precedenza inoltrato la documentazione probatoria volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione dal recupero, posto che la disciplina dettata dal citato decreto ministeriale ha natura transitoria (art. 1), in attesa della definizione dei ricorsi pendenti presso la Corte di giustizia, tenuto altresì conto che del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 11, ha abrogato le modalità accertative della ricorrenza dei presupposti per l'esenzione, in precedenza previste dalla L. n. 62 del 2005 (commi da 2 a 6).
Le precedenti modalità di accertamento dei presupposti per l’esenzione, previste da questi commi, sono state abrogate dall’art. 1, comma 11, del D.L. n. 10/2007 e non governano la procedura successiva alla notifica dell’ingiunzione.
Massime di principio
- Quando una norma subordina un’esenzione o un’agevolazione fiscale alla presentazione di documenti con una specifica procedura e a un termine determinato, occorre rispettare sia l’ufficio destinatario sia le modalità e i tempi prescritti: un invio precedente a un’amministrazione diversa non necessariamente soddisfa l’onere.
- Un termine può essere perentorio anche senza che la legge lo dichiari espressamente, quando tale natura risulta dalla funzione della procedura e dall’esigenza di applicare rigorosamente condizioni eccezionali per beneficiare di agevolazioni.
- Se una nuova disciplina regola l’accesso a un’esenzione dopo la notifica di un atto di recupero, gli adempimenti compiuti in precedenza secondo una disciplina transitoria o superata non sostituiscono quelli richiesti dalla nuova procedura, salvo che la legge lo preveda.
- Prima di contestare la retroattività di una norma, è necessario distinguere tra l’effetto della norma su fatti già compiuti e le condizioni procedurali che essa impone per ottenere un beneficio dopo l’entrata in vigore o dopo la notifica dell’atto.
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