Sentenza del 30/01/2018 n. 2215 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Trattazione e decisione - Impugnazione e motivi del ricorso - Vincolatività dei motivi di ricorso per il giudice - validità della decisione astraendo dai motivi di impugnazione - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento emessi per i periodi d’imposta 1994-1999: IVA, ILOR, IRPEG e IRAP nei confronti della società di fatto, IRPEF per redditi di partecipazione nei confronti dei soci, oltre alle sanzioni. Gli accertamenti ricostruivano un’attività di commercio di preziosi non dichiarata. Dopo l’accoglimento dei ricorsi da parte della CTP di Pordenone, motivato con le precarie condizioni economiche dei contribuenti, la CTR del Friuli-Venezia Giulia aveva confermato la decisione il 25 gennaio 2010. In cassazione l’Agenzia ha proposto sette motivi; con il primo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992: la motivazione della CTR sarebbe stata astratta e generica, senza esaminare le specifiche critiche dell’Ufficio all’accertamento e alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha rilevato che la CTR aveva svolto considerazioni astratte, prive di riferimenti specifici ai fatti rilevanti, senza esaminare e valutare le censure dell’Agenzia e sostanzialmente limitandosi a condividere la sentenza di primo grado; non era quindi possibile individuare adeguatamente il percorso logico e le ragioni della decisione. Gli altri sei motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa definitivamente la fondatezza degli accertamenti tributari.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61
Nel processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, così rendendosi impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.
La sentenza d’appello tributaria deve esporre le critiche rivolte alla decisione di primo grado e spiegare perché le accoglie o le respinge. Una motivazione che non consenta di identificare le questioni effettivamente decise e le ragioni del dispositivo è nulla.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamente acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta.
La motivazione deve rendere comprensibile il ragionamento che collega i fatti accertati alla conclusione giuridica. Non bastano formule generiche, richiami astratti a principi o la sola enunciazione del giudizio finale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
La disposizione è richiamata quale base processuale del ricorso per cassazione per error in procedendo, in relazione alla denunciata nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Massime di principio
- Il giudice d’appello deve confrontarsi con i motivi specifici dell’impugnazione: non può confermare la decisione precedente con affermazioni generiche o con una mera adesione al suo esito.
- Una motivazione valida deve mostrare il percorso logico seguito, applicando i principi giuridici ai fatti concreti rilevanti; la sola valutazione conclusiva, senza spiegazione, può determinare la nullità della sentenza.
- Quando la cassazione accoglie un vizio processuale della motivazione e dichiara assorbiti gli altri motivi, non decide necessariamente la questione sostanziale sottostante: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia secondo le indicazioni della cassazione.
- L’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione per un vizio della sentenza non equivale a una conferma della fondatezza degli accertamenti fiscali: in questo caso la causa è stata rinviata e il merito tributario resta da decidere.
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