Sentenza del 30/01/2018 n. 2218 - Corte di Cassazione
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Recupero di aiuti di Stato - Esenzione ex art. 1 del d.l. n. 10 del 2007 - Termine per l'invio della documentazione - Natura perentoria - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di comunicazione-ingiunzione per il recupero, ai fini ILOR e IRPEG, dei benefici fruiti dalla società per l’anno d’imposta 1999, qualificati come aiuti di Stato illegittimi dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE. La società ha impugnato la sentenza n. 68/15/10 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ritenuto legittimo il recupero. Con il primo motivo, la ricorrente ha contestato l’applicazione del d.l. n. 10 del 2007, sostenendo di avere già inviato al Ministero la documentazione richiesta dal d.m. 21 luglio 2006 e denunciando una retroattività della nuova disciplina. Con il secondo motivo ha sostenuto che quell’invio avesse comunque raggiunto lo scopo previsto dalla legge e che il termine di quindici giorni per trasmettere la documentazione all’ufficio non fosse decadenziale né espressamente perentorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi e adeguatamente motivata la sentenza della CTR. Dopo la notifica della comunicazione-ingiunzione, per ottenere l’esenzione dal recupero occorreva seguire la procedura dell’art. 1, commi 9 e 10, del d.l. n. 10 del 2007 e trasmettere la documentazione all’ufficio che aveva emesso l’atto entro quindici giorni; non era sufficiente il precedente invio al Ministero secondo il d.m. 21 luglio 2006. La Corte ha qualificato il termine come perentorio, pur senza un’espressa previsione legislativa, in ragione del carattere eccezionale e derogatorio delle agevolazioni. Spese del giudizio di cassazione compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 1, commi 9 e 10, del d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito dalla l. n. 46 del 2007
Al termine di quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione, previsto dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 10, per l'invio della prescritta documentazione, deve riconoscersi natura perentoria.
La documentazione per dimostrare i presupposti dell’esenzione deve essere trasmessa all’ufficio che ha adottato la comunicazione-ingiunzione entro quindici giorni dalla sua notifica. Il termine è perentorio anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale; il suo mancato rispetto preclude il beneficio.
Art. 1, comma 11, del d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito dalla l. n. 46 del 2007
Non assume, pertanto, rilievo, una volta emesso l'atto di recupero, la circostanza che la società contribuente, sulla base del D.M. 21 luglio 2006, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali di non applicazione totale o parziale del recupero degli aiuti di Stato, disposto con decisione della Comunità europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, abbia in precedenza inoltrato la documentazione probatoria volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di esenzione dal recupero, posto che la disciplina dettata dal citato decreto ministeriale ha natura transitoria (art. 1), in attesa della definizione dei ricorsi pendenti presso la Corte di giustizia, tenuto altresì conto che del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 11, ha abrogato le modalità accertative della ricorrenza dei presupposti per l'esenzione, in precedenza previste dalla L. n. 62 del 2005 (commi da 2 a 6).
La disciplina transitoria del d.m. 21 luglio 2006 e le modalità precedentemente previste dalla l. n. 62 del 2005 non sostituiscono la procedura introdotta dal d.l. n. 10 del 2007 dopo l’emissione dell’atto di recupero. Di conseguenza, l’invio della documentazione al Ministero prima della notifica dell’ingiunzione non assolve l’onere di trasmetterla tempestivamente all’ufficio competente secondo la nuova procedura.
Art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE
Ne discende che essa deve essere interpretata nel senso che stabilisce un termine perentorio.
La deroga al divieto generale in materia di aiuti di Stato può essere riconosciuta soltanto rispettando le condizioni procedurali previste dalla disciplina speciale, compreso il termine perentorio per produrre la documentazione.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale subordina un’esenzione o un’agevolazione a un adempimento entro un termine, il termine può essere considerato perentorio anche se la legge non lo dichiara espressamente, soprattutto se il beneficio costituisce una deroga eccezionale alla regola generale.
- Dopo la notifica dell’atto di recupero, occorre rispettare la procedura e il destinatario indicati dalla disciplina applicabile a quella fase: un invio precedente a un’amministrazione diversa o secondo una procedura transitoria non vale automaticamente come adempimento.
- La documentazione presentata per dimostrare il diritto a un’esenzione deve essere inviata all’ufficio competente e nei termini prescritti; la finalità sostanziale dell’adempimento non neutralizza il mancato rispetto delle modalità procedurali quando la legge le configura come condizioni per fruire del beneficio.
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